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Facendo seguito alla ns precedente circolare n. 4/2010, si ricorda che i recenti rinnovi contrattuali, sanciti nel corso del 2010, hanno stabilito che il mancato rispetto da parte delle imprese dei limiti previsti nell'impiego di manodopera operaia part-time, costituirà  elemento di irregolarità  contrattuale e contributiva ai fini del rilascio del DURC. Tale norma, come da delibere delle parti sociali, avrà  effetto dal 1 gennaio 2011. Inoltre, con propria comunicazione n° 447 del 19 gennaio u.s., la Commissione Nazionale per le Casse Edili ha provveduto a fissare sia le regole applicative per le verifiche, sia le procedure che le Casse Edili saranno tenute ad effettuare qualora l'impresa occupi personale operaio part-time.

Le verifiche pertanto verranno effettuate a partire dalla denuncia M.U.T. del mese di gennaio 2011 e riguarderanno i rapporti di lavoro con operai part-time attivati successivamente al 1 gennaio 2011. I rapporti di lavoro part-time accesi con personale operaio prima di tale data concorreranno comunque al calcolo delle percentuali di utilizzo di manodopera part-time prevista dai vigenti CCNL, ma non costituiranno elemento di irregolarità  per le imprese.

Si ricorda che le percentuali previste sono le seguenti:

-3% del totale dei lavoratori occupati a tempo indeterminato (operai, impiegati, quadri e dirigenti); nel definire il totale dei lavoratori a tempo indeterminato i lavoratori part-time aventi tale tipo di assunzione andranno conteggiati in proporzione all'orario svolto;

-possibilità  per l'impresa di impiegare almeno un operaio a tempo parziale qualora non ecceda il 30% degli operai a tempo pieno. Inoltre, alle imprese artigiane fino a tre dipendenti che successivamente al 1 gennaio 2011 hanno stipulato o stipuleranno un contratto a tempo parziale con un lavoratore operaio, verrà  richiesto di inviare alla Cassa Edile una copia della comunicazione inviata alle Organizzazioni sindacali territoriali ai sensi dell'art 97 del CCNL per i dipendenti delle imprese edili artigiane del 23 luglio 2008 come integrato dall'accordo attuativo del 16 dicembre 2010.

Non rientrano nel conteggio i seguenti casi di contratto part-time:

-            operai che usufruiscono di trattamento pensionistico;

-            operai adibiti in lavori di restauro e archeologici;

-            operai non adibiti alla produzione ( es.: addetti alle pulizie, cuochi, ecc.);

-            operai di 4° livello;

-            operai assunti con contratto a tempo pieno, poi trasformato in contratto part-time a causa di gravi e comprovati motivi di salute dellô°€operaio; comprovata necessità  di assistenza del coniuge o dei parenti di primo grado per malattia o disabilità  che richiedono assistenza continuativa

-             impiegati.

Tutti i nuovi dati e le nuove informazioni necessarie per i controlli di cui sopra dovranno essere inseriti, a partire dal mese di gennaio 2011, all'interno della denuncia M.U.T. dei lavoratori occupati.

Nei casi in cui, venga riscontrata l'inosservanza dei limiti contrattuali la Cassa Edile richiederà  all'impresa un'integrazione degli accantonamenti e dei contributi dovuti, calcolata sull'orario ordinario di lavoro, in favore degli operai erroneamente indicati a tempo parziale.

Qualora l'impresa non adempia a tale obbligo, trascorsi inutilmente i termini per la regolarizzazione, verrà  segnalata come irregolare alla Banca Nazionale delle Imprese Irregolari con conseguente esito negativo delle eventuali richieste D.U.R.C. (Documento Unico di Regolarità  Contributiva)

A disposizione per ogni ulteriore chiarimento, si coglie l'occasione per porgere distinti saluti.

CIRCOLARE N° 2/2011

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