Per le imprese iscritte alla Cassa Edile si porta a conoscenza che, in conformità ai chiarimenti da parte della Commissione Nazionale Paritetica per le Casse Edili, la quota a carico del lavoratore (0,42%) del contributo istituzionale (2,5%) versato alla Cassa Edile ai sensi dell'art. 36, lett.a) del C.C.N.L. 18 giugno 2008 (calcolato su paga base, indennità di settore, contingenza, elemento economico territoriale, E.D.R. e mensa) non è soggetta a ritenuta fiscale, mentre la quota a carico del datore di lavoro (5/6), solamente per la parte della contribuzione destinata a finanziare assistenze a carattere non sanitario (assicurazione extra professionale, assegni funerari, colonie, sussidi straordinari, premi di natalità ), è soggetta a ritenuta fiscale.
La Cassa Edile di CZ-KR-VV ha stimato l'incidenza percentuale delle prestazioni non sanitarie, erogate nel 2010, sul monte salari dello stesso periodo, nella misura dello 0,5817%. Le Imprese pertanto, in fase di determinazione del reddito complessivo da considerare in fase di conguaglio fiscale (ai sensi dell'art. 48 del T.U.I.R.), dovranno verificare la corretta applicazione della suddetta quota da assoggettare a ritenuta fiscale. La stessa quota dello 0,5817% va applicata (salvo conguaglio a fine anno) anche per l'anno 2011.
IL PRESIDENTE
Giovanni FORTE
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CIRCOLARE 3/2011