sezione consulenti

MUT 2.0

Si comunica che per le  denunce mensili MUT dal 1 gennaio 2011 e' disponibile la versione 2.0 del MUT (modulo unico telematico per l'invio delle denunce mensili).


Il consulente o impresa che installa il nuovo client M.U.T versione 2.0 potra'  aprire e compilare completamente tutte le denunce anche relative a periodi precedenti. I modelli di denuncia si presenteranno esattamente nello stesso modo e con le stesse regole di controllo applicate attualmente per ciascuna Cassa Edile


Di seguito si riportano alcune innovazioni di rilievo presenti nella nuova versione 2.0:
-sono state ampliate e codificate le informazioni relative ai cantieri che devono essere necessariamente fornite dall'impresa;
-a fianco di tali informazioni sono state inserite quelle relative all'appalto (ricavabili dallo Sportello Unico) e alla notifica preliminare (per i territori che la gestiscono in via telematica);
-e' prevista la possibilita'  di dettagliare le ore prestate da ciascun lavoratore all'interno di vari cantieri (pur rimanendo temporaneamente la facolta'  per l'impresa di attribuirle ad un solo cantiere "prevalente");
-sono state introdotte nella denuncia le informazioni necessarie alla gestione delle norme contrattuali sul part time quali il totale dei dipendenti dell'impresa, il totale degli operai a tempo indeterminato, i casi di esenzione dai limiti contrattuali e la percentuale dell'orario effettuato a tempo parziale rispetto a quello a tempo pieno;
-sono presenti i campi relativi alla gestione delle ore "sanzionabili", cioe' quelle dichiarate come ferie, permessi retribuiti e permessi non retribuiti, che eccedono i limiti stabiliti dal contratto nazionale.

 

Si rimanda per un approfondimento tecnico alla lettura della documentazione disponibile sul sito MUT http://mut.cnce.it/.

 

Nuove regole sul conguaglio delle giornate indennizzate per  malattia/infortunio/malattia professionale

 

A partire dal 1 gennaio 2011, conseguentemente all'adesione da parte della nostra Cassa Edile a procedure gestionali informatiche riconosciute a livello nazionale e perfettamente integrate al nuovo MUT 2.0, le imprese per poter effettuare il conguaglio in denuncia dovranno necessariamente segnalare, nel MUT del mese di riferimento, la malattia degli operai presenti e assunti, entro i termini gia'  previsti di 30 gg; solo dopo l'istruttoria degli uffici della Cassa, ad apertura delle successive denunce telematiche, verra'  consentita la possibilita'  di portare in conguaglio le somme gia'  corrisposte per malattia/infortunio/malattia professionale e presenti in busta paga secondo le norme stabilite nel CCNL e precedentemente comunicate (cosiddetto conguaglio differito).

Qualora l'impresa non rispettasse tale termine, al fine di non far decadere il diritto a quanto gia'  anticipato all'operaio, si stabilisce un termine perentorio di 180 gg dalla fine di ciascun periodo di paga oggetto di integrazione malattia/infortunio/malattia professionale per far valere il diritto al rimborso, salvo ricorso al Comitato di Presidenza che potra'  valutare le motivazioni presentate ed oggetto di ritardo nella trasmissione della richiesta.

 

Per maggiori informazioni sull'argomento e' possibile prendere contatto con i nostri uffici ai seguenti recapiti: 0961 507311 (sede centrale di Catanzaro)   0963 41375 (sede di Vibo Valentia) - 0962 964185 (sede di Crotone)

 

CIRCOLARE n° 1/2011

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