L’Accordo Nazionale del 2 febbraio 2015 ha regolato le”Trasferte Regionale” (scaricabile dal sito di questa Cassa - clicca qui). L’Impresa che ha la sede legale nella Provincia di Catanzaro potrà lavorare in tutta la regione Calabria senza doversi iscrivere ad altra Cassa Edile calabrese, lo stesso criterio vale per le Imprese delle altre province che rimarranno iscritte alla Cassa di provenienza, nel caso in cui lavorino fuori dalla propria provincia, ma all’interno della regione Calabria.
Pertanto, con decorrenza dalla denuncia di maggio 2015, questa Cassa Edile applicherà la regolamentazione relativa alla trasferta regionale, così come stabilita dal citato Accordo del 2 febbraio 2015, in ottemperanza al dettato del rinnovato CCNL del 1° luglio 2014.
L’obiettivo della nuova regolamentazione è arrivare alla trasferta nazionale entro il 2016, utilizzando gli stessi criteri regionali, consentendo alle Imprese di essere iscritte solo alla Cassa Edile ove ha la sede legale la stessa, in tal modo sgravando le stesse dal dover aprire più posizioni, nelle diverse Casse Edili Italiane.A tal fine segnaliamo alle imprese/consulenti di porre particolare attenzione nella compilazione dei quadri del MUT relativi ai cantieri, poiché l'Accordo del 2 febbraio prevede lo scambio on-line dei dati, consentendo alla Cassa Edile in cui ha sede il cantiere ed alla Cassa Edile di provenienza di condividere tutti i dati presenti nella denuncia mensile dell'impresa, ciò comporterà un adeguamento delle procedure verso una convergenza del sistema delle Casse Edili nella regione Calabria.
La nuova regolamentazione trova applicazione qualunque sia il tipo di lavorazione svolta dall'impresa e prescindere dalla tipologia e durata del cantiere (quindi, anche se superiore a tre mesi), purché la trasferta riguardi l'ambito territoriale della stessa Regione.
Si precisa che la normativa in oggetto è valida per i soli lavoratori trasfertisti, pertanto nel caso in cui l’impresa in trasferta assuma maestranze sul posto dovrà iscriversi alla Cassa Edile della provincia in cui ricade il cantiere. In quest’ultima ipotesi, infatti, l’impresa dovrà aprire/riaprire la posizione contributiva presso la Cassa Edile dove si effettuano i lavori, in quanto il principio della nuova regolamentazione è che l’operaio rimanga iscritto presso la propria Cassa di riferimento.
Si precisa che, ai fini della trasferta regionale deve intendersi, quale Cassa Edile di provenienza, quella della circoscrizione dove insiste la sede legale/amministrativa o unità locale dell'impresa ovvero il cantiere presso cui il lavoratore è stato assunto.
Ai fini di un corretto funzionamento della trasferta regionale le imprese dovranno:
- comunicare il cantiere alla Cassa Edile di provenienza ed alla Cassa Edile del cantiere (nel caso il cantiere sia ubicato in altra provincia della regione);
- inserire il cantiere anzidetto nella denuncia MUT indicando per ogni lavoratore le ore prestate nel medesimo cantiere;
- comunicare la cessazione del cantiere ( tramite MUT);
La Cassa Edile ove è ubicato il cantiere sarà tenuta a verificare i seguenti dati:
-ubicazione del cantiere e tipologia lavori;
-elenco operai in trasferta;
-denunce mensili presentate;
-versamenti contributivi effettuati.
Fermo restando l’applicazione del contratto integrativo della circoscrizione di provenienza e dell’aliquota Cassa Edile corrispondente, il trattamento economico derivante complessivamente all'operaio in trasferta non potrà essere inferiore al trattamento complessivamente derivante dall'applicazione del contratto integrativo della circoscrizione in cui si svolgono i lavori.
Si precisa che le prestazioni agli operai in trasferta sono erogate dalla Cassa Edile di provenienza e che l'impresa in trasferta ha diritto di usufruire di tutti i servizi in materia di sicurezza in essere nell'Ente unificato dove si svolgono i lavori.
In caso di trasferte di operai da province di altre regioni resta, invece, ferma l'applicazione dell'articolo 21 del CCNL industria edile (e dell'art. 70 del CCNL Cooperative).
Si resta a disposizione per eventuali spiegazioni che si rendessero necessarie, si ringrazia per l’attenzione e collaborazione, l’occasione è gradita per inviare i migliori saluti.
IL PRESIDENTE
Circolare 3/2015
Esempi:
1) Caso
Un operai iscritto alla Cassa Edile di Reggio Calabria (Cassa Edile di provenienza) venga mandato in trasferta in un cantiere ubicato in una delle altre province della Calabria, l'operaio rimane iscritto a Reggio Calabria e si applicano le aliquote contributive in vigore nella Cassa Edile di Reggio Calabria.
2) Caso
Una impresa iscritta alla Cassa Edile di Reggio Calabria apre un cantiere nella provincia di Catanzaro, ed eseguirà i lavori con 5 operai trasfertisti (assunti precedentemente in un cantiere di Reggio Calabria) e altri 5 operai verranno assunti sul nuovo cantiere; l’impresa in questa ipotesi dovrà trasmettere due distinte denunce, una presso la Cassa Edile di Reggio Calabria relativamente ai lavoratori trasfertisti e l’altra presso la Cassa Edile di Catanzaro relativamente ai nuovi assunti.