Informiamo che le Parti Sociali Nazionali dell’Edilizia hanno siglato, in data 6 aprile 2016, un accordo in tema di regolamentazione dell’APE (Anzianità Professionale Edile) con cui è stato, tra l’altro, deciso quanto segue.
A partire dal mese di maggio 2016 è stato determinato, per tale istituto, un contributo minimo mensile di € 35,00 (trentacinque) per ciascun lavoratore.
Il contributo minimo mensile per la gestione APE di 35 euro per lavoratore non è un contributo aggiuntivo ma la definizione, in termini forfettari ed omogenei, per tutte le Casse Edili, della soglia minima di 100 ore per la contribuzione dovuta per APE, prevista da precedenti accordi contrattuali nazionali che, peraltro, non avevano trovato concreta applicazione.
In altri termini, qualora il calcolo del contributo APE per ciascun lavoratore, relativamente all’attuale aliquota contributiva del 3% in vigore a Roma, dia un importo pari o superiore a 35 euro, il contributo minimo non troverà applicazione; qualora, invece, dal calcolo ordinario scaturisca un importo inferiore dovrà essere versato il contributo nella suddetta misura minima di € 35,00.
La norma in esame non si applicherà, inoltre, nei seguenti casi:
- inizio rapporto di lavoro successivo al giorno 15 del mese;
- cessazione del rapporto di lavoro antecedente il giorno 15 del mese;
- assenza di durata complessiva non inferiore a 80 ore nello stesso mese per cassa integrazione, malattia e infortunio, ferie e permessi retribuiti (nei limiti, rispettivamente, di 160 e 88 ore annue).
Con riferimento al nuovo adempimento ci riserviamo di fornire tempestivamente gli ulteriori chiarimenti e direttive in materia, non appena diramati dalla CNCE (Commissione Nazionale paritetica per le Casse Edili).