Facciamo riferimento alle due comunicazioni CNCE n°596 e n°599 per precisare le modalità operative al fine di adempiere alla contribuzione APE, con riguardo al nuovo minimale di 35 euro introdotto dall’accordo nazionale del 6 aprile 2016 e trasmesso con la Comunicazione CNCE n. 591.
Nei casi di presenza di un lavoratore, nello stesso mese, nelle denunce presentate a più Casse Edili, l’impresa non è tenuta a corrispondere l’integrazione per il raggiungimento del contributo minimo previsto dal citato accordo, qualora l’importo del contributo APE complessivamente dovuto per lo stesso lavoratore sia superiore a 35 euro.
In relazione alla difficoltà di una gestione informatizzata del principio esposto, l’impresa, nella situazione prospettata, dovrà richiedere la restituzione dell’integrazione già corrisposta alla o alle Casse Edili interessate, previa verifica da parte delle stesse.
La medesima procedura, inoltre, può essere adottata nei casi di presentazione di una denuncia integrativa, per lo stesso lavoratore, in un periodo successivo a quello ordinario.
Riguardo invece le ore, lavorate e non, valide per la determinazione degli obblighi contributivi dell’impresa, per ciascun dipendente, si possono verificare casi di assenza totale per tutto il mese considerato di ore lavorate, la denuncia viene di fatto utilizzata per comunicare le motivazioni di tale assenza (aspettativa non retribuita, congedi, maternità, provvedimenti giudiziari,
ecc. ); in questi casi la totale assenza di ore lavorate dichiarate in denuncia non comporta l’applicazione del contributo minimo APE.