Come comunicato dalla CNCE, in data 20 dicembre 2018 le parti sociali nazionali hanno sottoscritto un accordo relativo all’applicazione delle nuove aliquote – introdotte dall’accordo 18 luglio 2018 con decorrenza dal 1° ottobre 2018 – per il Fondo sanitario nazionale (0,35% su un minimo di 120 ore), il Fondo prepensionamenti (incremento di 0,10%) e il Fondo incentivo occupazione (0,10%).
In considerazione della necessaria ultimazione dei Regolamenti di tali Fondi, per il periodo ottobre 2018 / gennaio 2019 le suddette aliquote saranno inserite nelle buste paga di gennaio 2019. Pertanto, i corrispondenti contributi saranno versati dalle imprese alla Cassa Edile con la denuncia di competenza gennaio 2019.
Di conseguenza, per la denuncia di competenza dicembre 2018 nulla cambia rispetto ai mesi precedenti.
Per completezza di informazione, si comunica altresì che la nuova aliquota del contributo al Fondo sanitario nazionale dovuta dalle imprese per gli impiegati con decorrenza dal 1° ottobre 2018 (pari a 0,26%) sarà inserita, per il periodo ottobre 2018 / gennaio 2019, nella busta paga di gennaio 2019. Si precisa che la predetta aliquota va calcolata sulle seguenti voci retributive: minimo, contingenza, premio di produzione e EDR.
Trasmettiamo in allegato la comunicazione CNCE n. 646 del 21 dicembre 2018, unitamente al citato accordo del 20 dicembre 2018, al quale si rinvia per le ulteriori statuizioni delle parti sociali nazionali.