sezione consulenti

CIRCOLARE n° 1 del 20-01-2003

  

TRATTENUTE FISCALI SU CONTRIBUTO CASSA EDILE (EX. ART. 37 C.C.N.L.)

In base alle disposizioni contenute nell'art. 3 del D.lgs 314/97 ed alle circolari del Ministero delle Finanze n. 235/E del 1998 e n. 55 del 1999 si comunicano di seguito le percentuali del contributo Cassa Edile (ex-art. 37 C.C.N.L.) per finalità  di assistenza sociale e di assistenza sanitaria per l'anno 2002:

- FINALITA' DI ASSISTENZA SOCIALE: 0,3463

- FINALITA' DI ASSISTENZA SANITARIA: 0,0819

Il contributo complessivo (5/6 a carico impresa, 1/6 a carico lavoratore) andrà  assoggettato a ritenuta fiscale solo per la quota destinata a finalità  di assistenza sociale.

Si ricorda che, per quanto riguarda la quota di contributo (0,06%) utilizzata per prestazioni assistenziali sanitarie, costituisce imponibile fiscale la parte di esso che eccede l'importo massimo complessivo di euro 3.615,00.

RINNOVO CONTRATTO COLLETTIVO INTERPROVINCIALE DI LAVORO 16 DICEMBRE 2002

- Dal 1° gennaio 2003 il Contributo Anzianità  Professionale Edile (art. 15)

passa dal 2,20% al 2,40%.

- Dal 1° gennaio 2003 il Contributo Cassa Edile (art. 16) passa dal 2,40% al 2,20% (di cui 1,83% a carico dei datori di lavoro e lo 0,37% a carico dei lavoratori).

Se il versamento non viene effettuato entro un mese dalla fine del periodo di paga a cui si riferisce, vanno applicate le seguenti tabelle:

PERIODO DI PAGA

VERSAMENTO ENTRO IL:

31/5

30/6

31/7

31/8

30/9

31/10 ed oltre

Aprile

CONTRIBUTO

2.20

2.40

2.60

2,80

3.00

3.40

Maggio

2.20

2.40

2.60

2,80

3.00

Giugno

2.20

2.40

2.60

2,80

Luglio

2.20

2.40

2.60

Agosto

2.20

2.40

Settembre

2.20

PERIODO DI PAGA

VERSAMENTO ENTRO IL:

30/11

31/12

31/01

28/02

31/3

30/4 ed oltre

Ottobre

CONTRIBUTO

2.20

2.40

2.60

2,80

3.00

3.40

Novembre

2.20

2.40

2.60

2,80

3.00

Dicembre

2.20

2.40

2.60

2,80

Gennaio

2.20

2.40

2.60

Febbraio

2.20

2.40

Marzo

2.20

L'ammontare globale dei contributi da versare rimane invariato, mentre la percentuale dei contributi a carico del lavoratore passa dal 1,362% al 1,332%.

Si trasmettono, in allegato, le tabelle paga giornaliere del trattamento dovuto, a decorrere dal 1° gennaio 2003, ai lavoratori per i casi di malattia, infortunio e malattia professionale.

Restando a disposizione per ogni eventuale chiarimento, si porgono cordiali saluti.

IL PRESIDENTE
(Geom. N. Parrotta)

ALLEGATI


0
0
0
s2sdefault