RITENUTE FISCALI SU ASSEGNI DI NOZZE CORRISPOSTI AGLI OPERAI ISCRITTI ALLA CASSA
Si rende noto a tutti gli operai iscritti alla Cassa che le prossime liquidazioni di prestazioni di assegno di nozze per il matrimonio del lavoratore e dei figli del lavoratore, verranno assoggettate a ritenuta fiscale.
La modifica verrà introdotta per effetto della soppressione, disposta dal decreto legge n. 93/2008 convertito nella Legge n. 126/2008, della lettera b) comma 2 dell'art. 51 del Testo Unico delle Imposte Dirette, soppressione in base alla quale sono da includere nel reddito imponibile anche le cosiddette "erogazioni liberali", categoria nelle quali rientrano le prestazioni per assegno di nozze per il matrimonio del lavoratore e dei figli del lavoratore.
Si allega a tale scopo la lettera circolare n. 21/2008 predisposta sull'argomento dalla CNCE di Roma.