Facendo seguito alla Comunicazione CNCE n. 665 del 3 maggio 2019, in tema di regime fiscale e contributivo dei contributi versati dai datori di lavori al Fondo Sanitario Sanedil, si precisa quanto segue da parte del fondo stesso.
Ai fini della compilazione della Certificazione Unica 2020, con particolare riguardo alle contribuzioni sanitarie 2019, da compilare a cura delle imprese e da consegnare al personale dipendente, si evidenzia che:
- nella sezione “Oneri Deducibili”, al punto 442 “contributi versati a enti e casse aventi esclusivamente fini assistenziali, che concorrono al reddito” dovrà essere indicato l’intero ammontare dei contributi per assistenza sanitaria versati dal sostituto di imposta per il Fondo Sanedil nell’anno 2019;
- nel punto 443 della medesima sezione “Oneri Deducubili”, dovrà inoltre essere indicato il seguente codice fiscale del Fondo Sanedil: 96409710587
Via Giuseppe Antonio Guattani 24 00161 Roma
C.F 96409710587
Non essendo, infatti, alla data odierna il Fondo Sanedil ancora iscritto all’Anagrafe dei Fondo Sanitari, il sostituto di imposta (l’impresa) non potrà escludere dal reddito imponibile in capo al lavoratore i contributi versati al Fondo, pur rientrando questi nel limite di € 3.615,20.
Nel rimanere a disposizione per tutti i chiarimenti del caso, si inviano cordiali saluti