NON PIU' IN VIGORE
NEWS n° 10 del 24-07-2008
IL COMITATO DI GESTIONE NELLA SEDUTA DEL 30.06.2008 HA DELIBERATO QUANTO SEGUE:
- DURATA MASSIMA:
a) N. 6 rate con cadenza mensile.
- AFFIDABILITA' AZIENDA:
a) Storia dell'azienda, così come essa appare dagli archivi della Cassa Edile e casistica
relativa a precedenti irregolarità ;
b) Ultimo bilancio approvato (per le società di capitale);
c) Dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà che attesti lo stato patrimoniale
e le esposizioni verso l'Erario i (per le imprese individuali e società di persone);
d) Valutazione discrezionale del Comitato di Presidenza per l'accertamento
della capacità di assolvimento dell'impresa richiedente;
e) Eventuale referenza prodotta dall' Organizzazione datoriale di categoria presente
nel Comitato di Gestione (Ance e Confartigianato).
La documentazione di cui alle lettere b) e c) è dovuta dalla imprese che non hanno fornita
alcuna garanzia in quanto la rateizzazione richiesta non supera i 5.000 €.
- GARANZIE:
a) Sino ad € 5.000,00 nessuna ;
b) Oltre € 5.000,00 rilascio di polizza assicurativa fideiussoria di primaria compagnia
di assicurazioni o di Consorzio Fidi autorizzato al rilascio di fidejussioni dalla legge
n. 244/2007 o, nei casi in cui sia fattibile,
cessione irrevocabile, in favore della Cassa Edile, del credito vantato nei confronti
del committente.
Deve essere versato a titolo di acconto il 20% dell'importo da rateizzare a prescindere
dall'entità dell'importo rateizzato.
- LIMITI:
a) L'ammontare globale delle rateizzazioni concesse non può essere superiore
a €. 250.000,00:
b) Importo massimo rateizzabile per impresa € 50.000,00.
Si dà , comunque, mandato al Comitato di Presidenza di valutare, in funzione delle
richieste di rateizzazione pervenute, l'aumento dei limiti indicati alle lettere a) e b).
- ALTRE CONDIZIONI:
a) Sulle somme oggetto della rateizzazione è applicato il tasso d'interesse per
ritardato versamento;
b) Il beneficio della rateizzazione decade allorchè non vi sia correntezza nelle
denunce e nei versamenti durante il periodo della rateizzazione ;
c) Il rispetto del piano di rateizzazione è condizione necessaria per la
posizione di regolarità dell'impresa;
d) La rateizzazione ha carattere eccezionale e alla stessa impresa può essere
concessa una sola volta.
e) Le ore di lavoro relative ai periodi rateizzati vengono considerate a tutti gli effetti
valide per i lavoratori ai fini dell'acquisizione del diritto alle prestazioni
integrative previste dal c.c.i.l.