Con la circolare 35 dello scorso 8 ottobre, il Ministero del Lavoro ha fatto riferimento alla determinazione n. 1/2010 dell'Autorita' di Vigilanza sui contratti pubblici la quale stabilisce che anche in un'ottica di semplificazione e speditezza delle procedure di gara, nel settore degli appalti pubblici, alla certificazione (DURC) vada riconosciuta una validita' trimestrale con espresso riferimento al solo settore dei lavori nei cantieri edili.
Sempre in relazione ai contratti pubblici disciplinati dal Codice degli appalti (D. Lgs. 163/2006), il Ministero del Lavoro specifica, inoltre, che nell'ambito delle procedure di selezione dell'appaltatore il DURC deve essere acquisito per ciascuna specifica procedura per la quale è stato richiesto.
Resta fermo, pero', l'obbligo per le stazioni appaltanti pubbliche, previsto dall'articolo 16-bis del Decreto Legge 185/2009, di acquisire d'ufficio, anche attraverso strumenti informatici, il Documento Unico di Regolarita' Contributiva (DURC) dagli istituti o dagli Enti abilitati al rilascio (in tal caso dalla Cassa Edile) in tutti i casi in cui è richiesto dalla Legge. Tale DURC attesta che l'impresa è in regola alla data del rilascio del documento emesso ai fini della partecipazione alla procedura di selezione ed ha validita' trimestrale rispetto alla specifica procedura per la quale è stato richiesto.
Il DURC ha validita' trimestrale anche se viene richiesto ai fini del controllo delle autocertificazioni ed attesta la regolarita' alla data dell'autocertificazione che a'¨ stata indicata nella richiesta.
Il DURC potra' essere utilizzato dalla stazione appaltante, all'interno della medesima procedura di selezione, anche ai fini dell'aggiudicazione e della sottoscrizione del contratto, purche' sia ancora in corso di validita' .
Ad ogni buon conto il Ministero sottolinea che nell'ambito degli appalti pubblici, non puo' essere utilizzato un DURC a fini diversi dagli appalti pubblici stessi in quanto le verifiche operate dai competenti Istituti e Casse Edili seguono ambiti e procedure diverse.
La validita' trimestrale è applicata anche in caso di liquidazione di stato avanzamento lavori o di stato finale/regolare esecuzione, fermo restando l'obbligo di richiedere il DURC per ciascuna di queste operazioni.
L'obbligo di produzione del DURC sussiste anche in caso di appalti relativi all'acquisizione di beni, servizi e lavori effettuati in economia mediante procedura di cottimo fiduciario (ai sensi dell'articolo 125, comma 1, lettera b) del D. Lgs. 163/2006); anche in questo caso il documento avra' validita' trimestrale con riferimento al contratto specifico.
Nella sola ipotesi di acquisizioni in economia di beni e servizi per i quali è consentito l'affidamento diretto da parte del responsabile del procedimento, il DURC ha validita' trimestrale in relazione all'oggetto e non allo specifico contratto.
La validita' trimestrale del DURC va stesa anche ai documenti rilasciati ai fini dell'attestazione SOA e dell'iscrizione all'albo fornitori.
Invece, il DURC rilasciato per la fruizione dei benefici normativi e contributivi ai sensi dell'articolo 7 del Decreto Ministeriale 24 ottobre 2007 ha validita' mensile.
Infine, il Ministero ricorda che per quanto concerne i lavori privati in edilizia, il DURC ha una validita' trimestrale e pua'² essere utilizzato, per l'intero periodo di validita' , ai fini dell'esecuzione di pia'¹ lavori.