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Come ormai noto, solo per il corrente anno, la giornata del 17 marzo (150°Unità  d'Italia) deve essere considerata festività  ai sensi degli articoli 2 e 4 della L. n. 260/49, con conseguente osservanza del completo orario festivo.

Al fine di evitare maggiori oneri a carico della finanza pubblica e delle imprese private gli effetti economici e gli istituti giuridici e contrattuali previsti per la festività  soppressa del 4 novembre non si applicano a tale ricorrenza ma, in sostituzione, alla festa nazionale per il 150° anniversario dell'Unità  d'Italia.


Sinteticamente si indicano i seguenti trattamenti:

  1. Operai ed apprendisti operai: diritto a non prestare attività  lavorativa e corresponsione di 8 ore di retribuzione (9,6 ore per gli addetti ai lavori discontinui o di semplice attesa o custodia), senza le maggiorazioni contributive del 18,50% per ferie e gratifica natalizia e del 4,95% per riposi annui, che non andranno pertanto accantonate presso Cassa Edile. In mancanza della prestazione lavorativa non sono dovute nemmeno le indennità  di trasporti e sostitutiva di mensa.
  1. Impiegati: diritto a non prestare attività  lavorativa e corresponsione dell'ordinaria retribuzione mensile.
  1. Lavoratori che presteranno attività  lavorativa il 17 marzo 2011: sarà  dovuta anche la retribuzione per le ore lavorate, con la maggiorazione prevista per il lavoro festivo. In tal caso agli operai dovranno essere riconosciute anche le maggiorazioni contributive del 18,50% per ferie e gratifica natalizia e del 4,95% per riposi annui che dovranno, quindi, essere accantonate presso Cassa Edile. Questi ultimi elementi saranno da calcolarsi sulla sola retribuzione per le ore lavorate, senza tener conto della maggiorazione per lavoro festivo. Inoltre, agli operai saranno anche dovuti i trattamenti di trasporto e di mensa.

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