Nel merito delle circolari si evidenziano i seguenti aspetti:
1. per i lavori edili privati le imprese potranno continuare a richiedere il DURC in relazione a quanto previsto, a carico del committente o del responsabile dei lavori, dal comma 9 dell'art. 90 del Dlgs n.81/2008;
2. viene demandata ad INPS, INAIL e Casse Edili la predisposizione di un sistema informatico per l'acquisizione d'ufficio, da parte degli Enti locali, dei DURC emessi e in corso di validita' ( o per la richiesta ex novo dei DURC), relativi ad imprese che eseguono lavori privati;
3. per i lavori pubblici, si sottolinea che l'acquisizione d'ufficio del DURC deve essere effettuata in tempi rapidi, attribuendone la responsabilita' al dipendente incaricato;
4. si conferma la non autocertificabilita' del DURC, tranne il caso della verifica di autodichiarazione per la partecipazione/aggiudicazione di lavori pubblici prevista dalla specifica normativa del settore;
5. viene ribadita la validita' trimestrale del DURC anche nell'ambito della gestione di appalti pubblici;
6. nel sottolineare la necessita' di inviare il DURC soltanto tramite PEC, peraltro adottata da anni dalle Casse Edili e recentemente anche da entrambi gli Istituti, viene sancito il libero accesso delle Casse Edili a tutte le richieste e ai contenuti dei DURC emessi soltanto da parte di INPS e INAIL;
7. si conferma quanto contenuto nella circolare del 2 maggio u.s. del Ministero in merito alle Casse Edili abilitate al rilascio del DURC e si invitano le stazioni appaltanti a non tener conto di certificazioni di regolarita' rilasciate separatamente dai tre soggetti ma ad acquisire unicamente il DURC emesso dalle Casse Edili abilitate a livello nazionale.
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