CONTRATTO COLLETTIVO INTERPROVINCIALE
DI LAVORO
Integrativo del C.C.N.L. 29 gennaio 2000
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PER I DIPENDENTI DELLE IMPRESE EDILI ED AFFINI
DELLE PROVINCE DI CATANZARO, CROTONE E VIBO VALENTIA
CATANZARO 16 DICEMBRE 2002
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Il giorno 16 dicembre 2002, in Catanzaro, presso la Cassa Edile di Mutualità e di Assistenza delle Province di Catanzaro, Crotone e Vibo Valentia
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tra
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- ANCE CATANZARO, rappresentata dal Presidente Bruno Spaccaferro, da Nicola Parrotta, Luciano Bove e Alessandro Caruso, con l'assistenza della Associazione Provinciale Industriali di Catanzaro nelle persone di Dario Lamanna, Angelo Agostino e Luigi Severini;
- ANCE CROTONE, nella persona del Presidente Francesco Araldo, da Massimo Villirillo con l'assistenza dell'Associazione Provinciale degli Industriali di Crotone nella persona di Daniela Ruperti;
- ANCE VIBO VALENTIA, nelle persone del Presidente Vincenzo Restuccia, da Antonio Gentile con l'assistenza dell'Associazione Provinciale degli Industriali di Vibo Valentia nella persona di Anselmo Pungitore,
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e
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le Organizzazioni Sindacali dei lavoratori del comparto edile (F.L.C.) nelle persone di:
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- Bruno Marte (FeNEAL-UIL di Catanzaro), Rocco Corda (FeNEAL-UIL di Crotone) e Giuseppe Pizzonia (FeNEAL-UIL di Vibo Valentia);
- Fernando Spena ed Ernesto Lombardo (FILCA-CISL di Catanzaro), Vincenzo Marullo (FILCA-CISL di Crotone) e Luciano Belmonte (FILCA-CISL di Vibo Valentia); assistiti dal Segretario Generale Regionale Sebastiano Romeo
- Claudio Chiarella (FILLEA-CGIL di Catanzaro), Luigi Parise (FILLEA-CGIL di Crotone) e Nazzareno Denami (FILLEA-CGIL di Vibo Valentia), assistiti da Gianni Dattilo Segretario Confederale CGIL Catanzaro e dal Segretario Generale Regionale della FILLEA CGIL Aurelio Benigno
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dall'altra.
premesso
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che in data 29 gennaio 2000 è stato stipulato il contratto collettivo nazionale di lavoro per gli operai dipendenti delle Imprese Edili ed Affini, entrato in vigore il 1° gennaio 2000 ed avente efficacia fino al 31 dicembre 2003
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si stipula
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per le materie espressamente deferite alla regolamentazione contrattuale collettiva provinciale, il presente CONTRATTO COLLETTIVO INTERPROVINCIALE DI LAVORO integrativo del contratto collettivo nazionale di lavoro 29 gennaio 2000 da valere per tutto il territorio delle Province di Catanzaro, Crotone e Vibo Valentia per le imprese che svolgono le lavorazioni elencate nel contratto collettivo nazionale di lavoro 29 gennaio 2000 e per i lavoratori da esse dipendenti, siano tali lavorazioni eseguite in proprio o per conto di enti pubblici o per conto di terzi privati, indipendentemente dalla natura industriale o artigiana delle imprese stesse.
Art. 1
Occupazione, Investimenti ed Informativa
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Le parti - attesa la rilevanza che da sempre il settore edile riveste per l'intera economia della Regione nonchè la valenza sociale e la dignità che il lavoro sa offrire - ritengono indispensabile attivare ogni iniziativa congiunta diretta ad affrontare e risolvere l'attuale crisi strutturale ed occupazionale.
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L'aumento preoccupante del tasso di disoccupazione, specie quello giovanile, colloca le nostre province al primo posto nella graduatoria delle aree più penalizzate del nostro paese.
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Le parti per il superamento dell'attuale situazione, concordano di lavorare congiuntamente sviluppando una serie di azioni finalizzate ad accrescere le potenzialità del settore.
Particolare rilievo assumono, nel quadro di una qualificata fase relazionale, i seguenti temi:
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a) Iniziative di formazione/informazione per la prevenzione e la sicurezza nei cantieri;
b) Formazione professionale mirata;
c) Riqualificazione degli enti paritetici della categoria;
d) Miglioramento delle prestazioni assistenziali;
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Inoltre:
- Le parti concordano di effettuare incontri periodici quadrimestrali, indicativamente nei mesi di marzo, luglio e dicembre ed in genere quando una delle parti lo ritenga necessario, per esaminare i molteplici problemi a livello provinciale riguardante lo stato, le prospettive e le scelte dell'attività produttiva, con particolare riferimento al recupero abitativo sociale, agli insediamenti di edilizia convenzionata e sovvenzionata, alla realizzazione delle infrastrutture sociali, e all'incremento dell'occupazione nel settore. ANCE CATANZARO, ANCE CROTONE e ANCE VIBO VALENTIA si impegnano a fornire in tali incontri tutti i dati disponibili, relativi ai problemi di cui al comma precedente;
- Le parti, ancora, ribadiscono l'utilità e la necessità di confrontarsi su particolari progetti e programmi produttivi valutando i procedimenti tecnologici previsti per la loro realizzazione al fine di operare una ricerca congiunta di interventi che possano condurre a riflessi positivi sui livelli occupazionali;
- Con riferimento, poi, all'attività da avviare congiuntamente all'esterno le parti concorderanno un calendario di incontri con Enti ed Amministrazioni pubbliche, a qualsiasi livello interessate al settore dei lavori edili, al fine di verificare periodicamente l'andamento del settore, effettuando i dovuti interventi, proposte e suggerimenti;
- Per quanto concerne l'informativa su appalti di rilevante entità e durata, le parti confermano il pieno rispetto del sistema di informazione contenuto nella premessa del C.C.N.L 29 gennaio 2000 per le imprese edili;
- Per quanto riguarda l'informazione preventiva e per lavori superiori a 1 milione di Euro, su richiesta di una delle parti, verrà fissato presso l'Associazione degli Industriali un incontro per esaminare e valutare i seguenti aspetti concernenti l'esecuzione dell'opera: tempi di realizzazione, regime degli orari e produttività , numero e qualifiche degli organici impegnati nelle varie fasi, politiche occupazionali in relazione al previsto utilizzo di manodopera locale, piani di sicurezza per l'antinfortunistica e tutela dei lavoratori, versamenti Cassa Edile, elenco dei subappalti, servizi logistici e di cantiere.
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Resta, infine, concordato che, in occasione della fine dei lavori, saranno osservate le procedure previste dal Contratto e dagli accordi interconfederali vigenti.
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Formazione e mercato del lavoro
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Le parti ritengono strategico, per le prospettive del settore, strutturare un sistema di formazione professionale per i lavoratori edili che abbia la caratteristica di rispondere alla necessità di una qualificazione della manodopera, utilizzando gli strumenti legislativi utili ad acquisire finanziamenti dai fondi Europei e Nazionali.
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Per la mobilità presente nel settore edile, la formazione deve essere necessariamente concepita a livello territoriale, formazione pensata come il susseguirsi di occasioni ricorrenti di qualificazione, aggiornamenti e di opportunità programmate permanentemente lungo l'intero arco della vita lavorativa.
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a - Si concorda che, per la formazione professionale, le parti favoriscono le iniziative tese a promuovere momenti formativi dei lavoratori interessati dagli ammortizzatori sociali (CIGO, CIGS, DS, Mobilità ecc.);
c - Si conviene di assicurare la formazione professionale dei lavoratori immigrati con corsi mirati, per favorire la loro permanenza regolare nel settore, con la garanzia della loro libertà di culto e di formazione linguistica;
d - Si concorda di sviluppare la qualificazione professionale nel settore, anche attraverso eventuali specifiche attestazioni;
f - Le parti si impegnano di promuovere, attraverso appositi incontri con tutti gli organismi deputati nella regione, l'effettivo funzionamento del Formedil Regionale;
g - Le parti si impegnano inoltre, anche attraverso gli Organismi paritetici competenti (Ente Scuola, Formedil Regionale) ad acquisire tutti quei dati significativi sull'andamento e sulle caratteristiche del mercato del lavoro nel settore dell'edilizia al fine di elaborare e realizzare soluzioni comuni per il mantenimento e lo sviluppo dei livelli professionali e la qualificazione di nuove forze lavoro. A tale riguardo particolare attenzione verrà posta alla formulazione dei bandi destinati all'attivazione dei corsi di formazione professionale nonchè all'assegnazione dei corsi stessi, sottolineando , alle competenti Autorità centrali e regionali, la rilevanza che la formazione assume nel settore e la dovuta attenzione ai progetti presentati dall'Ente Scuola quale Organismo paritetico e destinatario di particolare cautela.
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Qualità del lavoro, sicurezza, emersione dal lavoro nero osservatorio
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Le parti concordano di rendere più funzionali e più incisivi gli Osservatori esistenti, con interventi in ordine al rispetto della normativa in materia di contribuzione previdenziale/assistenziale, di sicurezza, di condizioni di lavoro e di diritti contrattuali dei lavoratori, con particolare riguardo alle imprese subappaltatrici.
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Si concorda inoltre, di:
- Promuovere, successivamente alle definizioni ed alle intese che intervengono tra le parti a livello centrale, l'istituzione del DURC;
- Favorire l'istituzione nei cantieri uno strumento di identificazione certo di tutti gli operatori presenti in cantiere ( Tesserino con foto Segnaore Registro presenze lavoratori diretti e delle imprese subappaltatrici);
- Sostenere la massima operatività e competenze al Comitato Paritetico Territoriale (C.P.T.) attesa la valenza anche sociale dei compiti che lo stesso è chiamato ad assolvere;
- Impegnarsi a che, nelle principali realtà territoriali delle Province di Catanzaro, Crotone e Vibo Valentia, vengano costituiti gli Osservatori specifici, diretti ad un controllo costante di ogni opera, sia pubblica che privata, intrapresa nel settore edile avviata nell'ambito di quel territorio.
Art. 2
ORARIO DI LAVORO
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Fatte salve le disposizioni e le deroghe previste dalla legge e dall'art. 5 del C.C.N.L. 29 gennaio 2000 nei cantieri edili delle Province di Catanzaro, Crotone e Vibo Valentia, l'orario normale contrattuale di lavoro per gli operai di produzione resta stabilito in 40 ore settimanali ripartite su cinque giorni la settimana - da lunedì a venerdì - con 8 ore lavorative giornaliere.
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Nel caso di sospensione dal lavoro o di riduzione di orario, qualora ricorrano i presupposti delle norme di legge vigenti in materia, le imprese sono tenute a presentare tempestiva domanda di autorizzazione alla corresponsione delle integrazioni salariali.
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In caso di soste dovute a causa impreviste, indipendenti dalla volontà dell'operaio e dell'impresa, e che derivano da cause di forza maggiore, il recupero resta una facoltà riconosciuta all'impresa; qualora il lavoratore dovesse rifiutare tali prestazioni, l'impresa provvederà ugualmente ad inoltrare richiesta di CIG.
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Sono tenute, altresì, all'anticipazione sino ad un massimo di 150 ore del trattamento di integrazione salariale a seguito di eventi metereologici giusto quanto previsto dall'art. 9 del C.C.N.L. 29 gennaio 2000.
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Nel caso di sospensioni o riduzioni di orario di lavoro, qualora non dovessero ricorrere i presupposti del ricorso al trattamento della CIG, su richiesta di una delle parti, verrà fissato un incontro presso l'Associazione degli Industriali per trovare ulteriori soluzioni al mantenimento dei livelli occupazionali.
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DICHIARAZIONE A VERBALE
In considerazione delle particolari situazioni climatiche delle Province di Catanzaro, Crotone e Vibo Valentia, fermo restando le esigenze tecnico-produttive delle imprese, le parti convengono:
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- di valutare congiuntamente eventuali richieste relative ad una diversa utilizzazione dell'orario giornaliero di lavoro durante i mesi estivi (luglio ed agosto) ed i mesi invernali (dicembre e gennaio).
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Art. 3
SUBAPPALTO E COTTIMO
Le parti contraenti, preso atto che il ricorso all'appalto ed al subappalto non deve pregiudicare le finalità tese allo sviluppo della specializzazione delle imprese e dei lavoratori ed alla realizzazione della continuità dell'occupazione, concordano di adoperarsi per una corretta applicazione della legge 23 ottobre 1960 n° 1369 e dell'art. 15 del C.C.N.L. 29 gennaio 2000 ed art. 34 Legge 109 ter del 1994 e successive modifiche.
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Le parti si rendono a tale fine disponibili a promuovere ogni incontro necessario per il raggiungimento delle finalità espresse anche con riferimento agli interventi previsti dall'art. 103 del C.C.N.L. 29 gennaio 2000.
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L'impresa è tenuta a comunicare 20 giorni prima dell'inizio delle opere ai delegati aziendali ed alle OO.SS.:
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- la denominazione e la sede dell'impresa subappaltante, nonchè l'impegno dell'impresa medesima per il rispetto integrale delle norme del C.C.N.L.;
- il tipo e la durata dei lavori affidati in appalto o subappalto.
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Nell'espletamento dei compiti previsti dal punto 2 della dichiarazione a verbale dell'art. 103 del C.C.N.L., su richiesta della R.S.U., l'azienda fornirà notizie sul numero e le qualifiche della mano d'opera impiegata nei lavori dati in subappalto.
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Le parti concordano che, in mancanza della R.S.U., la comunicazione di cui sopra deve essere fatta alle Organizzazioni Sindacali Provinciali dei lavoratori tramite l'Associazione dei Costruttori.
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COTTIMO
Per quanto riguarda le lavorazioni a cottimo, le imprese si impegneranno al pieno rispetto delle previsioni di cui agli artt. 13 e 14 del C.C.N.L. 29 gennaio 2000, nonchè di tutte le disposizioni di legge vigenti in materia.
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DICHIARAZIONE A VERBALE
Qualsiasi reclamo o richiesta, diretti a far valere nei confronti dell'impresa appaltante o subappaltante i diritti di cui alle lettere b) e c) dell'art. 15 del C.C.N.L. 29 gennaio 2000, debbono, a pena di decadenza, essere proposti entro dodici mesi dalla cessazione delle prestazioni svolte dall'operaio nell'ambito delle lavorazioni oggetto dell'appalto o subappalto.
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Art. 4
F E R I E
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Fermo restando quanto previsto dall'art. 16 del C.C.N.L. 29 gennaio 2000, si conviene che le ferie saranno, di norma, godute dagli operai come appresso:
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- 2 settimane consecutive nel periodo di ferragosto;
- 1 settimana in concomitanza delle festività natalizie;
- 1 settimana da concordare tra datori di lavoro e lavoratori.
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Le imprese, compatibilmente con le proprie esigenze tecnico-organizzative, si adopereranno per garantire il godimento delle ferie anche agli operai nuovi assunti.
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DICHIARAZIONE A VERBALE
Le imprese - ferme restando le proprie esigenze tecnico-produttive - predisporranno e consegneranno alle R.S.U. entro il 15 luglio di ogni anno un calendario delle ferie da far usufruire ai propri dipendenti durante il periodo estivo.
Art. 5
AMBIENTE DI LAVORO E TUTELA DELLA SALUTE
E DELL'INTEGRITA' FISICA
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Le parti convengono sulla necessità di attuare una valida opera di prevenzione e di consulenza in ordine ai problemi collegati all'ambiente di lavoro ed alla tutela della salute e dell'integrità fisica dei lavoratori.
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Pertanto - ferme restando le facoltà derivanti alle rappresentanze dei lavoratori dall'accordo interconfederale per la costituzione delle R.S.U. e dalle vigenti disposizioni di legge, in ordine al controllo dell'applicazione della norma per la prevenzione degli infortuni e delle malattie professionali, alla promozione delle ricerche ed all'attuazione delle misure idonee alla tutela della salute e dell'igiene, ed agli Istituti di Patronato e di Assistenza Sociale (INCA - INAS - ITAL - per le Organizzazioni Sindacali stipulanti il presente contratto) per l'attività da svolgere all'interno delle Aziende - le parti si impegnano a dare attuazione ed impulso ai Comitati Paritetici Territoriali per la prevenzione degli infortuni, dell'igiene e dell'ambiente di lavoro di cui al punto A dell'art. 87 del vigente C.C.N.L. 29 gennaio 2000 conformemente allo Statuto tipo del C.P.T. 20 giugno 1990, allegato D, al citato C.C.N.L.
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Per il funzionamento di detto Comitato viene confermata la percentuale di cui all'ultimo comma del successivo art. 17.
Art. 6
IGIENE ED ANTINFORTUNISTICA
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Fermo restando quanto previsto dall'art. 86 del C.C.N.L. 29 gennaio 2000 e dalle norme di legge vigenti in materia, le imprese, contestualmente all'inizio dei lavori, provvederanno alla installazione nei cantieri di un locale ad uso spogliatoio riscaldato durante i mesi freddi ed opportunamente areato; di un locale ad uso refettorio e dei servizi igienici sanitari dotati di acqua corrente anche calda quando condizioni obiettive di ubicazione ed installazione dei locali lo consentano.
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Sarà anche garantito all'interno dei cantieri il rifornimento di acqua potabile in contenitori idonei con l'installazione di apparecchio refrigerante (frigorifero).
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Inoltre, ove tecnicamente possibile, e nei cantieri con condizioni di disagio, le imprese si adopereranno per l'installazione nel locale refettorio di una linea telefonica e di un apparecchio televisivo.
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Le imprese si obbligano al rispetto della vigente normativa in materia antinfortunistica con l'adozione di tutti quei mezzi ed indumenti protettivi di uso personale che, a seconda delle singole lavorazioni, la legge prevede, nonchè al rispetto delle norme e delle visite sanitarie previste dal citato art. 86.
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Si conviene, altresì che, nel caso di cantieri che occupano almeno 100 dipendenti, ubicati in luoghi di difficile accesso e lontani da centri dotati di pronto soccorso, venga istituita una infermeria idoneamente attrezzata.
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Per i lavoratori edili addetti a lavorazioni all'interno di stabilimenti industriali le visite periodiche, di cui all'art. 86, saranno eseguite compatibilmente con quelle previste per i lavoratori degli stabilimenti stessi.
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Per i cantieri disagiati è prevista la realizzazione di idoneo parcheggio, ove possibile coperto.
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Art. 7
DIRITTO ALLO STUDIO
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In deroga a quanto previsto dall'art. 91 del C.C.N.L. 29 gennaio 2000, punto B, comma 6, si conviene che potrà comunque usufruire dei permessi retribuiti un lavoratore nelle unità produttive che occupino almeno 100 dipendenti.
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Si conviene altresì che sulla retribuzione erogata per i permessi di cui al 5° comma del punto B del sopracitato articolo, dovrà essere calcolata la percentuale di cui all'art. 19 del C.C.N.L. 29 gennaio 2000 con le stesse modalità previste dall'art. 9 del presente contratto integrativo interprovinciale.
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Art. 8
Elemento Economico Territoriale
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In conformità agli accordi nazionali del 29 gennaio 2002, l'Elemento Economico Territoriale è determinato in coerenza con quanto previsto dal Protocollo 23 luglio 1993, dall'art. 39 del C.C.N.L. 29 gennaio 2000 e dell'art. 2 del D.L. 25 marzo 1997 n° 67 convertito in Legge 23 maggio 1997, n° 135.
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Nella determinazione dell'Elemento Economico Territoriale le parti sottoscritte tengono conto, avendo riguardo al territorio delle province di Catanzaro - Crotone e Vibo Valentia, dell'andamento del settore e dei suoi risultati nonchè dei seguenti ulteriori indicatori:
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- il numero delle imprese e dei lavoratori iscritti in Cassa Edile e monte salari relativo;
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- numero ed importo complessivo dei bandi di gara e degli appalti aggiudicati;
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- numero ed importo complessivo delle concessioni edilizie e delle dichiarazioni di avvio dei lavori;
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- numero di ore complessivamente lavorate degli operai addetti e numero di ore di Cassa Integrazione Guadagni autorizzate;
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- numero dei dipendenti rescritti nelle liste di disoccupazione ordinaria e di mobilità .
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L'Elemento Economico Territoriale di cui agli artt. 39, lett. d) e 47 del c.c.n.l. 29-1-2000 è stabilito nella misura del 14% rispettivamente dei minimi di paga e di stipendio in vigore dal 1 gennaio 2003 e sarà corrisposto con le seguenti modalità e cadenze temporali:
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- 11% a decorrere dal 1° gennaio 2003 ed un ulteriore
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- 3% a decorrere dal 1° gennaio 2004.
Ai fini della conferma o variazione della misura dell'elemento economico territoriale in rapporto ai parametri sopra individuati, le parti stipulanti si incontreranno entro il mese di maggio di ogni anno di durata del presente contratto integrativo.
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DAL 1° GENNAIO 2003 (11%) |
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LIVELLI |
CATEGORIE |
MENSILE |
ORARIO |
SETTIMO |
Quadri e Impiegati di 1ª super |
€ 109,69 |
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SESTO |
Impiegati di 1ª categoria |
€ 98,72 |
--- |
QUINTO |
Impiegati di 2ª categoria |
€ 82,27 |
--- |
QUARTO |
Impiegati - Assistente tecnico (già di 3ª categoria) |
€ 76,78 |
€ 0,44 |
TERZO |
Impiegati di 3ª categoria |
€ 71,30 |
€ 0,41 |
SECONDO |
Impiegati di 4ª categoria |
€ 64,17 |
€ 0,37 |
PRIMO |
Impiegati di 4ª categoria (1° impiego) |
€ 54,84 |
€ 0,32 |
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Custodi, Guardiani, Portinai, Fattorini, Uscieri inservienti |
€ 46,81 |
€ 0,27 |
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Custodi, Portinai, Guardiani (con alloggio) |
€ 41,68 |
€ 0,24 |
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DAL 1° GENNAIO 2004 (+3%) |
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LIVELLI |
CATEGORIE |
MENSILE |
ORARIO |
SETTIMO |
Quadri e Impiegati di 1ª super |
€ 29,92 |
--- |
SESTO |
Impiegati di 1ª categoria |
€ 26,92 |
--- |
QUINTO |
Impiegati di 2ª categoria |
€ 22,44 |
--- |
QUARTO |
Impiegati - Assistente tecnico (già di 3ª categoria) Operai di quarto livello |
€ 20,94 |
€ 0,12 |
TERZO |
Impiegati di 3ª categoria |
€ 19,44 |
€ 0,11 |
SECONDO |
Impiegati di 4ª categoria |
€ 17,50 |
€ 0,10 |
PRIMO |
Impiegati di 4ª categoria (1° impiego) |
€ 14,96 |
€ 0,09 |
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Custodi, Guardiani, Portinai, Fattorini, Uscieri inservienti |
€ 12,77 |
€ 0,07 |
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Custodi, Portinai, Guardiani (con alloggio) |
€ 11,37 |
€ 0,07 |
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Nota a verbale
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L'Indennità Territoriale di settore e il Premio di Produzione sono consolidati negli importi corrisposti di fatto al 30 aprile 1998 come precisato nella tabella annessa (importi espressi in Euro).
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Operaio di 4° livello |
€ 0,62 |
ora |
Operaio specializzato |
€ 0,58 |
€ |
Operaio qualificato |
€ 0,52 |
€ |
Operaio comune |
€ 0,45 |
€ |
Operaio discontinuo lett. b) art. 6 CCNL |
€ 0,40 |
€ |
Operaio discontinuo lett. c) art. 6 CCNL |
€ 0,35 |
€ |
1^ Categoria Super |
€ 151,65 |
mensili |
1^ Categoria |
€ 141,92 |
€ |
2^ Categoria |
€ 117,73 |
€ |
Assistente tecnico già in 3^ Categoria |
€ 102,78 |
€ |
3^ Categoria |
€ 93,62 |
€ |
4^ Categoria |
€ 84,85 |
€ |
4^ Categoria 1° Impiego |
€ 73,59 |
€ |
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Art. 9
TRATTAMENTO ECONOMICO PER FERIE E GRATIFICA NATALIZIA
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Ai sensi dell'art: 19 del C.C.N.L. 29 gennaio 2000, il trattamento economico spettante agli operai per ferie e gratifica natalizia va assolto, nelle province di Catanzaro, Crotone e Vibo Valentia, con la corresponsione della percentuale complessiva del 18,50% da calcolarsi sugli elementi della retribuzione di cui al punto 4) dell'art. 25 del citato C.C.N.L. 29 gennaio 2000 per tutte le ore di lavoro normale contrattuale effettivamente prestate e per le festività di cui al punto 3) dell'art. 18 del C.C.N.L. 29 gennaio 2000.
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Detta aliquota complessiva del 18,50% risulta così composta:
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- Ferie |
8,50% |
- Gratifica natalizia |
10,00% |
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18,50% |
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L'importo da accantonare alla Cassa Edile, al netto delle ritenute di legge secondo il criterio convenzionale stabilito nell'allegato F del C.C.N.L. 29 gennaio 2000, è pari al 14,20% sulla retribuzione lorda.
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Ai sensi del comma 8 dell'art. 19 del C.C.N.L. 29 gennaio 2000, la percentuale spetta all'operaio anche durante l'assenza dal lavoro per malattia anche professionale o per infortunio sul lavoro nei limiti della conservazione del posto.
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Durante l'assenza dal lavoro per malattia l'impresa è tenuta, nei limiti di cui al penultimo comma dell'art. 27 del C.C.N.L 29 gennaio 2000, ad accantonare presso la Cassa Edile la percentuale nella misura del 18,5%lordo (allegato F).
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Durante l'assenza dal lavoro per malattia professionale o infortunio sul lavoro l'impresa è tenuta ad accantonare presso la Cassa Edile la differenza fra l'importo della percentuale e il trattamento economico corrisposto per lo stesso titolo dall'istituto assicuratore (allegato F).
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Le percentuali da accantonare sono le seguenti (allegato F):
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ACCANTONAMENTO LORDO |
ACCANTONAMENTO NETTO |
- Giornate di carenza INPS e INAIL |
- 18,50% |
- 14,20% |
Dal 4° giorno di malattia in poi |
18,50% |
14,20% |
Dal 4° giorno al 90° giorno di infortunio o malattia professionale |
- 7,40% |
- 5,70% |
Dal 91° giorno di infortunio o malattia professionale in poi |
- 4,60% |
- 3,60% |
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Nei casi di assenza dal lavoro per malattia o infortunio la percentuale va computata sulla base dell'orario normale di lavoro effettuato dal cantiere durante l'assenza dell'operaio ovvero sulla base dell'orario nomale di lavoro localmente in vigore qualora i lavori del cantiere siano totalmente sospesi.
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L'importo di tutte le percentuali sopra indicate sarà versato dalle imprese alla Cassa Edile nei termini previsti dal regolamento della Cassa stessa e cioè entro un mese dalla fine del periodo di paga cui si riferiscono.
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Art. 10
IndennitA' di trasporto
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Ove le imprese non provvedano alla realizzazione degli alloggiamenti di cui all'art. 89 del C.C.N.L. 29 gennaio 2000 o non forniscano i necessari mezzi di trasporto, corrisponderanno agli operai ed agli impiegati sia tecnici che amministrativi un contributo spese nelle seguenti misure:
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- €. 1,55 fino a 20 Km. (dalla Casa Comunale o delegazione di frazione ove risiede il dipendente fino al cantiere e/o ufficio);
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- €. 2,30 oltre 20 Km. (dalla Casa Comunale o delegazione di frazione ove risiede il dipendente fino al cantiere e/o ufficio).
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Comunque, ove il dipendente non intenda alloggiare nel cantiere avrà diritto a percepire l'indennità di trasporto nella misura di cui sopra.
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Nei casi di lavori per la costruzione di fognature, acquedotti, strade e metanodotti, ai fini della corresponsione dei rimborsi spese previsti dal presente articolo, le distanze saranno conteggiate dalla casa comunale o dalla delegazione comunale della frazione in cui ha residenza l'operaio, fino al posto di lavoro stesso.
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Per posto di lavoro si intende quello in cui, nell'ambito del cantiere, l'operaio presta giornalmente la propria attività lavorativa.
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Per quanto concerne i cantieri in estensione per importanti lavori stradali, acquedotti, fognature, gasdotti, metanodotti, ecc., le imprese cureranno l'installazione di baraccamenti per servizi igienici, refettori e spogliatoi nelle immediate vicinanze del posto di lavoro al fine di ridurre al minimo il disagio dei lavoratori; per gli spostamenti all'interno di detti cantieri in estensione o per il trasferimento dai baraccamenti al posto di lavoro, le imprese cureranno con propri mezzi il trasporto degli operai; nel caso di particolari situazioni di disagio, saranno attivate, caso per caso, le procedure di cui all'ultima parte dell'art. 21 del C.C.N.L 29 gennaio 2000.
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Art. 11
Trasferta
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Con riferimento all'art. 22 comma 2° del C.C.N.L 29 gennaio 2000, si stabilisce che l'operaio in servizio, comandato a prestare la propria opera in un cantiere situato oltre i confini territoriali del Comune nel quale è ubicato il cantiere per il quale è stato assunto, ha diritto a percepire una diaria del 10% da calcolarsi sugli elementi della retribuzione di cui al punto 3° dell'art. 25, oltre al rimborso delle spese di viaggio.
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Qualora la distanza dal confine comunale di residenza del lavoratore all'ubicazione del cantiere superi i 75 Km. sarà riconosciuta una ulteriore indennità nella misura del 5%.
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Art. 12
M e n s a
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Le imprese, nei cantieri con almeno venti dipendenti occupati, in relazione alla ubicazione ed alla durata delle opere da eseguire e del luogo di residenza delle maestranze, provvederanno, ove possibile, affinchè nel cantiere o nelle immediate vicinanze possa essere consumato un pasto caldo mediante il ricorso a servizi o all'allestimento di un servizio mensa nel cantiere.
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Ove risulti necessario o ne sussistano le condizioni in relazione alla organizzazione ed alla durata dei cantieri, le disposizioni di cui al presente articolo potranno trovare attuazione con la predisposizione di servizi comuni a più imprese.
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Il costo dei pasti sarà sopportato nella misura di 3/4 dall'imprese e di 1/4 dal lavoratore.
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Per quel che concerne l'apprestamento di mensa nei cantieri disagiati di cui all'art. 89 del vigente C.C.N.L 29 gennaio 2000 si conviene che, qualora della mensa si servano almeno il 50% dei dipendenti, sarà posto a carico del lavoratore un contributo fisso pari a €. 0,77, restando ogni altro incombente a carico dell'impresa.
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La composizione del pasto - comprendente, di norma, un primo, un secondo con contorno e frutta - sarà concordata tra impresa e R.S.U..
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Ove non si renda possibile l'attuazione di quanto sopra previsto, sarà corrisposta al lavoratore una indennità sostitutiva di €. 2,50, pari a €. 0,31 per ogni ora di lavoro ordinario.
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Qualora venga decisa l'istituzione della mensa, l'indennità sostitutiva non spetterà agli operai che non si avvalgono del servizio di mensa attuato in una delle forme di cui ai primi due commi, salvo il caso degli operai impossibilitati ad usufruire del servizio medesimo in dipendenza dell'organizzazione del cantiere e delle mansioni svolte.
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Nei casi in cui risulti impossibile l'istituzione del servizio diretto di mensa all'interno del cantiere, i lavoratori potranno scegliere tra il servizio esterno o l'indennità sostitutiva.
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Le imprese, nei cantieri con meno di venti dipendenti, corrisponderanno egualmente al lavoratore una indennità sostitutiva di €. 2,50, pari a €. 0,31 per ogni ora di lavoro ordinario.
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In tutti i casi di corresponsione dell'indennità sostitutiva di €. 2,50, su tale importo non va computata la percentuale di cui all'art. 19 del C.C.N.L 29-1-2000 in quanto nella sua determinazione è stato tenuto conto della maggiorazione per riposi annui, ferie e gratifica natalizia.
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Sono assorbiti sino a concorrenza i trattamenti in atto per lo stesso titolo nelle aziende e fatte salve le condizioni di miglior favore.
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Dichiarazione a verbale
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L'indennità sostitutiva di mensa, nella misura stabilita dal presente articolo, compete anche agli Impiegati tecnici ed amministrativi occupati anche in ufficio.
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Art. 13
IndennitA' per lavori speciali disagiati
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Agli operai che lavorano nelle condizioni di disagio in appresso elencate vanno corrisposte, in aggiunta alla retribuzione, le indennità percentuali sotto indicate da computarsi sugli elementi della retribuzione di cui al punto 3) dell'art. 25 del C.C.N.L 29 gennaio 2000 e, per gli operai lavoranti a cottimo, anche sul minimo contrattuale di cottimo:
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GRUPPO A - Lavori vari
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Si conferma quanto stabilito dall'art. 21 del C.C.N.L 29 gennaio 2000.
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In considerazione del particolare disagio cui sono sottoposti i lavoratori addetti ai sottonotati lavori viene convenuta una speciale indennità pari al 15% da calcolare sulle ore di effettivo lavoro in condizioni disagiate:
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a) costruzione di piloni e relative strutture di collegamento per la realizzazione di viadotti a partire da una altezza di metri 15;
b) costruzione di dighe di sbarramento in lavori idroelettrici a partire da una altezza di metri 20;
c) scavi a larga sezione in lavori idroelettrici e per profondità superiori a 15 metri.
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GRUPPO B - Lavori in galleria
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Per il personale addetto ai lavori in galleria le percentuali da corrispondere sono così stabilite:
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a) per il personale addetto al fronte di perforazione, di avanzamento o di allargamento, anche se addetto al carico del materiale; ai lavori di riparazione straordinaria in condizioni di difficoltà e di disagio..... 46%
b) per il personale addetto ai lavori di rivestimento, di intonaco o di rifinitura di opere murarie; ai lavori di opere sussidiarie; al carico ed ai trasporti nell'interno delle gallerie anche durante la perforazione, l'avanzamento e la sistemazione ... 26%
c) per il personale addetto alla riparazione o manutenzione ordinaria delle gallerie e degli impianti nei tratti o nelle gallerie ultimate, compresi i lavori di armamento delle linee ferroviarie........ 18%
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GRUPPO C - Lavori in cassoni ad aria compressa
Si conferma quanto stabilito all'art. 21 del C.C.N.L 29 gennaio 2000.
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GRUPPO D - Lavori marittimi
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Per il personale imbarcato su natanti con o senza motore che escono fuori dal porto, le percentuali da corrispondere sono così stabilite:
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a) rischio mine - per il personale che si trova su natanti in zona dove è ufficialmente riconosciuta la possibile presenza di mine o di altri ordigni bellici esplosivi o dove si verifichino rinvenimenti di mine o di altri ordigni bellici......... 10%
b) lavori fuori porto - per il personale che si trova su natanti che escono fuori dal porto, limitatamente alle ore in cui il natante si trova fuori dal porto 15%
c) trasferimenti natanti - per il personale che si trova su natanti destinati a lavori marittimi in trasferimento da un porto all'altro......... 20%
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Dichiarazione a verbale
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Gli importi previsti dalla soppressa indennità di cui all'art. 21 Gruppo E del C.C.N.L 23-5-1991, restano confermati ad personam per gli importi in atto alla data del 30 giugno 1995.
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Le percentuali di cui all'art. 21 del C.C.N.L 29 gennaio 2000 - eccezion fatta per quella relativa alla pioggia o neve - non sono cumulabili e, cioè, la maggiore assorbe la minore, e vanno corrisposte, nonostante i mezzi protettivi forniti all'impresa, ove necessario, soltanto per il tempo di effettiva prestazione d'opera nei casi e nelle condizioni previsti dal presente articolo.
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Art. 14
IndennitA' per lavori in alta montagna
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Con riferimento all'art. 24 del C.C.N.L 20-01-2000 e tenendo presente che per la particolare situazione orografica delle province di Catanzaro, Crotone e Vibo Valentia è possibile che anche località situate al di sotto dei 1.000 mt. di altitudine, presentino particolari difficoltà di accesso e sistemazioni disagiate, si conviene di corrispondere agli operai in servizio in cantieri situati oltre gli 800 mt. una indennità di €. 0,18 ad ora; per i cantieri situati in località che superino i 1.000 metri di altezza tale indennità viene elevata a €. 0,26 orarie.
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Le suddette indennità non si corrispondono agli operai che lavorano nelle località costituenti la loro abituale residenza, sempre che essi non siano costretti a percorrere oltre 2 Km. per recarsi dalla loro abitazione al luogo di lavoro.
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Art. 15
ANZIANITA' PROFESSIONALE EDILE
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Con riferimento all'art. 30 del C.C.N.L. 29 gennaio 2000, il contributo dovuto dai datori di lavoro a copertura degli oneri relativi all'istituto dell'anzianità professionale edile viene rideterminato nella misura del 2,40% da calcolarsi sugli elementi della retribuzione di cui al punto 3) dell'art. 25 del C.C.N.L. 29 gennaio 2000 per tutte le ore di lavoro ordinario effettivamente prestate nonchè sul trattamento economico per le festività di cui all'art. 18 del C.C.N.L 29 gennaio 2000.
Dichiarazione a verbale
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Le parti convengono di rincontrarsi per adeguare il contributo come sopra determinato qualora esso dovesse rivelarsi inadeguato per far fronte ai compiti per cui è stato istituito.
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Art. 16
CASSA EDILE
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Il contributo di cui all'art. 37 del C.C.N.L. 29 gennaio 2000 è dovuto alla Cassa Edile dai datori di lavoro e dai lavoratori nella misura complessiva del 2,20% di cui 1,83% a carico dei datori di lavoro e lo 0,37% a carico dei lavoratori, sempre che i versamenti di tutte le somme dovute alla Cassa Edile siano effettuati entro un mese dalla fine del periodo di paga cui si riferiscono.
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La quota a carico dei lavoratori sarà trattenuta dal datore di lavoro sulla retribuzione di ogni singolo periodo di paga.
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Detto contributo è da calcolarsi sugli elementi della retribuzione di cui al punto 3) dell'art. 25 del 29 gennaio 2000.
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Qualora i datori di lavoro non versino nei termini stabiliti il contributo complessivo di cui sopra, avuto riferimento ai semestri 1° ottobre - 31 marzo e 1° aprile - 30 settembre, è dovuto nelle seguenti misure:
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-€“ 2,20% per versamento effettuato con un mese di ritardo;
-€“ 2,40% per versamento effettuato con due mesi di ritardo;
-€“ 2,60% per versamento effettuato con tre mesi di ritardo;
-€“ 2,80% per versamento effettuato con quattro mesi di ritardo;
-€“ 3,20% per versamento effettuato con cinque mesi di ritardo.
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Il contributo Cassa Edile è pertanto dovuto nelle misure di cui all'allegato 1 del presente contratto.
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Ferme restando le maggiori aliquote contributive di cui sopra, il ritardo dei versamenti oltre il 30 aprile, per il semestre ottobre-marzo, ed il 31 ottobre, per semestre aprile-settembre, costituisce inadempienza contrattuale e comporta l'applicazione di un contributo addizionale nella misura dello 0,68% per mese o frazione di mese da calcolarsi sulle somme dovute e non versate entro le predette date.
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L'applicazione del contributo addizionale di cui sopra decorre dal 1° maggio per i versamenti effettuati successivamente al 30 aprile e dal 1° novembre per i versamenti effettuati successivamente al 31 ottobre.
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Dichiarazione a verbale
Le parti convengono:
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-€“ di incontrarsi per adeguare il contributo come sopra determinato qualora esso dovesse rivelarsi inadeguato per far fronte ai compiti ed alle assistenze attribuite alla Cassa Edile dal C.C.N.L. 29 gennaio 2000 e dal presente Contratto Integrativo Interprovinciale;
-€“ di verificare periodicamente la congruità , per la Cassa Edile, del contributo addizionale per inadempienza contrattuale fissato nello 0,68% per mese o frazione di mese;
-€“ di attuare iniziative sindacali congiunte al fine di favorire il coordinamento regionale delle Casse Edili secondo i criteri che saranno concordati a livello nazionale.
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Art. 17
FORMAZIONE PROFESSIONALE (ENTE SCUOLA)
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Il contributo a carico dei datori di lavoro a favore dell'Ente Scuola, di cui all'art. 92 del C.C.N.L. 29 gennaio 2000, viene fissato nella misura percentuale dell'1,00% da calcolarsi sugli elementi della retribuzione di cui al punto 3) dell'art. 25 dello stesso Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro.
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Detto contributo continuerà ad essere versato alla Cassa Edile di Mutualità e di Assistenza delle Province di Catanzaro, Crotone e Vibo Valentia, che provvederà al successivo trasferimento delle somme raccolte dall'Ente Scuola, con le stesse modalità previste dall'art. 9 del presente Contratto.
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Dichiarazione a verbale
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Per quel che concerne la percentuale attualmente in vigore, le parti convengono di incontrarsi per esaminare, sulle risultanze della gestione dell'Ente Scuola, la eventuale modifica del contributo in parola, tenendo altresì presente il contributo da destinare al finanziamento del Comitato Paritetico di cui all'art. 5 del presente Contratto.
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Le parti convengono inoltre di attuare iniziative sindacali congiunte, al fine di favorire il coordinamento regionale degli Enti Scuola secondo i criteri già concordati a livello nazionale.
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Le parti concordano sulla necessità di privilegiare la formazione e la specializzazione della mano d'opera giovanile di ambo i sessi al fine di favorirne l'inserimento nell'attività lavorativa e produttiva.
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Art. 18
TRATTAMENTO IN CASO DI MALATTIA, INFORTUNIO
E MALATTIA PROFESSIONALE
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Il trattamento economico ai lavoratori ammalati, infortunati e in malattia professionale, è dovuto dall'impresa mese per mese in ragione delle prestazioni INPS, cioè nella misura minima del 50% dal 4° giorno al 20° giorno e del 66,66% dal 21° al 180° giorno, nonchè delle prestazioni di cui agli artt. 27 e 28 del C.C.N.L. 29 gennaio 2000.
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Contestualmente l'impresa inoltrerà la relativa documentazione alla Cassa Edile per il conguaglio degli importi spettanti a norma dell'accordo 30 marzo 1988.
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Art. 19
DIRITTI SINDACALI
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Nelle imprese che occupino più di cinque dipendenti, i lavoratori potranno eleggere il delegato di impresa ai sensi dell'accordo interconfederale 18 aprile 1966.
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Non si darà luogo all'elezione del delegato di impresa nelle unità produttive dove possono essere costituite le R.S.U. ai sensi dell'art. 103 del C.C.N.L. 29 gennaio 2000.
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Fermo restando quanto previsto dall'art. 104 del C.C.N.L. 29 gennaio 2000 si conviene che le assemblee per la trattazione di materie di interesse sindacale e del lavoro, di cui al punto B) dello stesso articolo, potranno essere svolte, compatibilmente con le reali possibilità logistiche della unità produttiva, all'interno dei luoghi di lavoro e limitatamente agli operai occupati nel cantiere.
Art. 20
QUOTE SINDACALI E DI ADESIONE CONTRATTUALE
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Con riferimento all'art. 37 lettera c) del C.C.N.L. 29 gennaio 2000, le quote di adesione contrattuale a carico dell'impresa e del lavoratore vengono confermate nella misura paritetica dello 0,74% (in totale 1,48%).
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In aggiunta a tale contributo riservato alle Associazioni Provinciali stipulanti, deve essere versato altro contributo paritetico dello 0,222% (in totale 0,444%) quale quota nazionale di adesione contrattuale.
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Le quote di adesione in parola sono state computate sugli elementi della retribuzione di cui al punto 3) dell'art. 25 del C.C.N.L. 29 gennaio 2000, maggiorata del 23,45%.
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Inoltre, in riferimento all'art. 38 del citato C.C.N.L. ed all'accordo nazionale 16 maggio 1973, è in facoltà degli operai di cedere alle organizzazioni provinciali dei lavoratori, costituite nel presente accordo, un contributo sindacale da stabilirsi con apposito protocollo da prelevarsi dagli accantonamenti in proprio favore versati presso la Cassa Edile, previo il rilascio di apposita delega.
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Detta delega, convalidata dal Sindacato di appartenenza del lavoratore, sarà presentata alla Cassa Edile che provvederà alla trattenuta stessa sulle somme accantonate in favore del lavoratore interessato ed al versamento relativo alla Organizzazione dei lavoratori destinataria del contributo.
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Per ogni altra modalità si fa espresso riferimento al citato accordo nazionale 16 maggio 1973.
Art. 21
CONDIZIONI DI MIGLIOR FAVORE
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Sono fatte salve le condizioni di miglior favore.
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Art. 22
DECORRENZA E DURATA
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Il presente contratto decorre dal 1° gennaio 2003 ed avrà vigore fino a tutto il 31 dicembre 2006.