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CIRCOLARE n° 6 del 11-10-2004


L'allegato ventiquattro al verbale d'accordo 20 maggio 2004 pone a carico della Cassa Edile per il periodo di carenza, nei casi d'infortunio e malattia professionale, una prestazione integrativa di quanto dovuto per legge dal datore di lavoro tale da garantire la retribuzione di cui al punto 3) dell'art. 25 del c.c.n.l.

Le modalità  operative di tale prestazione sono stabilite dall'accordo stipulato dalla parti sociali il 10 novembre 2004 di cui si riporta di seguito un ampio stralcio:
ACCORDO 10 NOVEMBRE 2004
OMISSIS
si concorda quanto segue
1. Il  settimo  comma  dell'art. 28  del  contratto  collettivo  nazionale  di  lavoro  è modificato come
segue:
€Le  quote  orarie  di  cui  al comma precedente sono calcolate applicando alla retribuzione oraria
come sopra specificata i  coefficienti seguenti:
a)        dal  1°  giorno  successivo  al  giorno dell'infortunio o alla data di inizio della malattia
professionale e fino al 90° giorno di assenza 0,2538;
b)    dal 91° giorno in poi 0,0574.
2. Il penultimo comma dell'art. 28 del ccnl  è modificato come segue
€Per    il    giorno   dell'infortunio    la    percentuale   del   4,95%   per   i   riposi   annui   di   cui
all'art. 5   è  erogata   per   intero   direttamente  dall'impresa   all'operaio.  Per il 1°,  il 2°  ed  il
3°   giorno   successivi  al  giorno dell'infortunio o alla data di inizio della malattia professionale
tale percentuale è erogata nella misura del 60% (2,97%).
3. In   conseguenza   di   quanto  sopra,  ai   fini  del   rimborso   o  conguaglio da  parte  della Cassa
Edile all'impresa,  il terzo comma dell'allegato L) al ccnl è modificato come segue:
Malattia
OMISSIS
Infortunio e malattia professionale:
a)        dal 1° giorno successivo al giorno dell'infortunio o alla data di inizio della malattia professionale e fino al 90° giorno di assenza 0,234%;
b)    dal 91° giorno in poi 0,045%.
4. Le modifiche sopra indicate entrano in vigore dal 1° novembre 2004.
5. Il   presente   accordo  sostituisce  le  eventuali  prestazioni  delle  Casse Edili  erogate allo  stesso
titolo a livello locale.
In conseguenza dell'accordo di cui sopra,  nelle  tabelle  di  malattia  nn.  2/A,  2/B   e  2/C in  vigore  dallo scorso 1° maggio 2004  la descrizione €Dal 4° al 90° giorno presente nella colonna €Importo  per  ogni  giornata di infortunio  o  malattia prof.le indennizzata  dall'INAIL , è sostituita dalla seguente € Dal 1° al 90° giorno
Distinti saluti.
IL PRESIDENTE
(geom. N. Parrotta)
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