L'allegato ventiquattro al verbale d'accordo 20 maggio 2004 pone a carico della Cassa Edile per il periodo di carenza, nei casi d'infortunio e malattia professionale, una prestazione integrativa di quanto dovuto per legge dal datore di lavoro tale da garantire la retribuzione di cui al punto 3) dell'art. 25 del c.c.n.l.
Le modalità operative di tale prestazione sono stabilite dall'accordo stipulato dalla parti sociali il 10 novembre 2004 di cui si riporta di seguito un ampio stralcio:
ACCORDO 10 NOVEMBRE 2004
OMISSIS
si concorda quanto segue
1. Il settimo comma dell'art. 28 del contratto collettivo nazionale di lavoro è modificato come
segue:
€Le quote orarie di cui al comma precedente sono calcolate applicando alla retribuzione oraria
come sopra specificata i coefficienti seguenti:
a) dal 1° giorno successivo al giorno dell'infortunio o alla data di inizio della malattia
professionale e fino al 90° giorno di assenza 0,2538;
b) dal 91° giorno in poi 0,0574.
2. Il penultimo comma dell'art. 28 del ccnl è modificato come segue
€Per il giorno dell'infortunio la percentuale del 4,95% per i riposi annui di cui
all'art. 5 è erogata per intero direttamente dall'impresa all'operaio. Per il 1°, il 2° ed il
3° giorno successivi al giorno dell'infortunio o alla data di inizio della malattia professionale
tale percentuale è erogata nella misura del 60% (2,97%).
3. In conseguenza di quanto sopra, ai fini del rimborso o conguaglio da parte della Cassa
Edile all'impresa, il terzo comma dell'allegato L) al ccnl è modificato come segue:
Malattia
OMISSIS
Infortunio e malattia professionale:
a) dal 1° giorno successivo al giorno dell'infortunio o alla data di inizio della malattia professionale e fino al 90° giorno di assenza 0,234%;
b) dal 91° giorno in poi 0,045%.
4. Le modifiche sopra indicate entrano in vigore dal 1° novembre 2004.
5. Il presente accordo sostituisce le eventuali prestazioni delle Casse Edili erogate allo stesso
titolo a livello locale.
In conseguenza dell'accordo di cui sopra, nelle tabelle di malattia nn. 2/A, 2/B e 2/C in vigore dallo scorso 1° maggio 2004 la descrizione €Dal 4° al 90° giorno presente nella colonna €Importo per ogni giornata di infortunio o malattia prof.le indennizzata dall'INAIL , è sostituita dalla seguente € Dal 1° al 90° giorno
Distinti saluti.
IL PRESIDENTE
(geom. N. Parrotta)