RIMBORSO CIGO APPRENDISTI OPERAI PER EVENTI METEOROLOGICI
A TUTTE LE IMPRESE EDILI ED AFFINI
DELLE PROVINCE DI CATANZARO, CROTONE
E VIBO VALENTIA
LORO SEDI
A TUTTI I CONSULENTI DEL LAVORO
DELLE PROVINCE DI CATANZARO, CROTONE
E VIBO VALENTIA
LORO SEDI
CIRCOLARE N.5/2009
Oggetto: C.I.G. APPRENDISTI
Dal 1 gennaio 2009 secondo quanto disposto dal c.c.n.l. 18.06.2008 All. 33, dall'Accordo Nazionale del 4.12.2008 e dall'Accordo Territoriale del 24.11.2009 gli apprendisti operai potranno beneficiare in caso di sospensione o riduzione dell'attività lavorativa per eventi meteorologici del trattamento di Cassa integrazione guadagni (CIGO)
La prestazione sarà erogata per un massimo di 150 ore l'anno e sarà pari all'80% della retribuzione persa dall'apprendista, comprensiva della maggiorazione di GNF, per gli stessi eventi e nei limiti dei massimali di legge.
Condizioni per l'erogazione della prestazione sono:
- la sospensione o riduzione dell'attività lavorativa non sia inferiore ad una giornata di lavoro;
- l'iscrizione dell'apprendista alla Cassa all'atto dell'evento;
- l'esposizione nella denuncia mensile telematica (MUT) delle ore di CIG per l'apprendista;
- l'Impresa sia in regola con il versamento degli accantonamenti e delle contribuzioni nei confronti della Cassa al momento della liquidazione della domanda di prestazione.
La prestazione sarà anticipata all'apprendista dall'Impresa che ne dovrà chiedere il rimborso alla Cassa Edile, previa presentazione della domanda, come da fac-simile allegato, entro i 30 giorni successivi al rilascio, da parte dell'INPS, dell'autorizzazione all'intervento CIG per eventi meteorologici per il cantiere in cui era occupato il personale apprendista, allegando la copia della relativa autorizzazione.
Nell'ipotesi in cui l'Impresa ha alle dipendenze solo personale apprendista, la richiesta dovrà pervenire entro il termine previsto per la presentazione della denuncia mensile dei lavoratori occupati relativa al periodo in cui si è verificato l'evento. In questo caso l'Impresa dovrà corredare la domanda di rimborso di idonea documentazione comprovante l'avvenuto verificarsi dell'evento atmosferico nel cantiere interessato.
Le Parti Sociali Territoriali con l'accordo succitato del 24.11.2009 hanno convenuto che per l'anno 2009 il costo della prestazione sarà a totale carico della Cassa, senza alcun contributo da parte dell'Impresa.
Le domande di rimborso relative agli eventi di CIG avvenuti dal 1 gennaio i cui termini di presentazione sono scaduti possono essere presentate entro il 31 dicembre c.a., corredate della necessaria documentazione.
Si precisa, inoltre, quanto segue:
a) Il massimale retributivo mensile in atto per la prestazione CIG erogata agli operai dall'INPS deve essere considerato per intero al lordo della riduzione di cui all'art. 26 legge 28/02/86 n. 41.
b) Il trattamento erogato all'apprendista in sostituzione della CIG è assoggettato a contribuzione previdenziale e a ritenute fiscali.
c) Il rimborso all'Impresa verrà fatto sull'importo erogato al lordo delle ritenute contributive e fiscali a carico dell'apprendista.
Si resta a disposizione per ogni chiarimento dovesse necessitare e con l'occasione si porgono distinti saluti.
IL PRESIDENTE
Giovanni Forte