In relazione a quanto demandato al Comitato per la Bilateralità nonchè agli accordi sottoscritti da ANCE, Associazioni artigiane, Associazioni delle imprese cooperative, ANIEM Confapi e da Feneal-UIL, Filca-CISL, Fillea-CGIL, il Consiglio di Amministrazione della CNCE ha deliberato che le Casse Edili, a far data dal 1° ottobre p.v., considereranno elemento di irregolarità contrattuale e contributiva, ai fini del rilascio del Durc, il superamento da parte dell'impresa delle percentuali massime di utilizzo di contratti part time stabilite dai contratti collettivi del settore.
-
Di seguito gli articoli che disciplinato il rapporto di lavoro part-time nei diversi CCNL di settore.
EDILI (INDUSTRIA)
Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro per i Dipendenti delle Imprese Edili e Affini
Data di Stipula: 18/06/2008
Articolo 78
Contratto di lavoro a tempo parziale
--------------------------------------------------------------------------------
Il lavoro a tempo parziale (part-time) è disciplinato dalle norme di legge e dalle disposizioni del presente articolo.
Il rapporto di lavoro a tempo parziale, ossia il rapporto di lavoro con prestazione ad orario ridotto rispetto a quello stabilito dal presente C.C.N.L., potrà essere attuato con riferimento a tutti i giorni lavorativi della settimana (part-time orizzontale), nonchè a periodi predeterminati nel corso della settimana, del mese, dell'anno (part-time verticale) conformemente ai principi di seguito elencati:
a. volontarietà di entrambi le parti del rapporto, salvo diverse previsioni della legge;
b. compatibilità con le esigenze funzionali ed organizzative dell'ufficio, unità produttiva e dell'azienda nel suo complesso, nonchè con i contenuti professionali della mansione svolta;
c. reversibilità della prestazione da tempo parziale a tempo pieno in relazione alle esigenze aziendali e quando sia compatibile con le mansioni svolte e/o da svolgere;
d. applicabilità delle norme del presente contratto in quanto coerenti con la natura del part-time, secondo la regola della proporzionalità .
Le modalità attuative del lavoro part-time di cui al comma precedente potranno tra loro combinarsi nell'ambito del singolo rapporto di lavoro (part-time misto).
L'instaurazione del rapporto di lavoro part-time deve avvenire con atto scritto nel quale devono essere precisati l'orario di lavoro - con riferimento al giorno, alla settimana, al mese, all'anno - l'eventuale durata predeterminata e gli altri elementi previsti dal presente contratto per il rapporto di lavoro a tempo pieno.
La retribuzione diretta ed indiretta, nonchè tutti gli istituti contrattuali, saranno proporzionati all'orario di lavoro concordato, con riferimento al trattamento contrattuale dei lavoratori a tempo pieno.
La trasformazione del rapporto da tempo pieno a tempo parziale e viceversa deve avvenire con il consenso delle parti, le quali possono stabilire le condizioni per il ripristino del rapporto originario. Il lavoratore può avvalersi dell'assistenza delle RSU o delle organizzazioni sindacali territoriali.
L'organizzazione del lavoro in cantiere implica il ricorso del lavoro a part-time degli operai di produzione quale prestazione eccezionale. A tal fine il costo del lavoro del personale operaio inquadrato con tale istituto ed utilizzato nei singoli cantieri non può in termini percentuali concorrere per più del 20% al raggiungimento degli indici di congruità di incidenza del costo del lavoro della manodopera sul valore dell'opera che le parti hanno stabilito in sede di Avviso Comune del 17 maggio 2007.
Fermo restando quanto previsto dalla legge, nelle more dell'adozione dei criteri di congruità da parte delle Casse Edili le parti stabiliscono che un'impresa edile non può assumere operai a tempo parziale per una percentuale superiore al 3% del totale dei lavoratori occupati a tempo indeterminato.
Resta ferma la possibilità di impiegare almeno un operaio a tempo parziale, laddove non ecceda il 30% degli operai a tempo pieno dipendenti dell'impresa.
Fermi restando gli obblighi di legge di comunicazione all'INPS del ricorso all'istituto del part-time e dell'orario di lavoro stabilito, il datore di lavoro, con cadenza annuale, informerà la R.S.U. o, in loro assenza, le OO.SS. territoriali, sull'andamento delle assunzioni a tempo parziale, la relativa tipologia ed il ricorso al lavoro supplementare.
Sono in ogni caso esenti dai limiti quantitativi di cui ai commi 7 e 8 i contratti a part-time stipulati con personale impiegatizio, con personale operaio non adibito alla produzione ad esclusione degli autisti, con personale operaio di 4° livello, con personale operaio occupato in lavori di restauro ed archeologici, con personale operaio che usufruisca di trattamento pensionistico, nonchè le trasformazioni del rapporto di lavoro da tempo pieno a part-time motivate da gravi e comprovati problemi di salute del richiedente, ovvero da necessità di assistenza del coniuge o dei parenti di 1º grado per malattia o condizioni di disabilità che richiedano assistenza continua, adeguatamente comprovate.
Per specifiche esigenze tecnico-organizzative, produttive e amministrative, è consentito il ricorso a prestazioni di lavoro supplementare nel part-time orizzontale, anche a tempo determinato, fino al raggiungimento di 40 ore settimanali, e a prestazioni di lavoro straordinario nel part-time verticale o misto, anche a tempo determinato.
Per il personale operaio, le eventuali ore di lavoro supplementare prestate nel rispetto del limite settimanale di cui sopra saranno compensate con la quota oraria di retribuzione diretta, maggiorata di una percentuale del 20%, calcolata sugli elementi della retribuzione di cui al punto 3 dell'art. 24, che avrà incidenza su tutti gli istituti retributivi legali e contrattuali, indiretti e differiti, compresi le contribuzioni e gli accantonamenti in Cassa Edile.
Per gli impiegati la maggiorazione del 20% per il lavoro supplementare sarà calcolata forfetariamente sugli elementi della retribuzione di cui ai punti 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8 e 9 dell'art. 44 ed il relativo compenso deve intendersi omnicomprensivo dell'incidenza sugli istituti retributivi contrattuali e legali, indiretti e differiti, e non avrà incidenza sul T.F.R..
Per le eventuali ore di lavoro straordinario effettuate valgono le disposizioni di cui agli articoli 19 e 54 del presente contratto.
Per i lavoratori di cui al comma 11, è facoltà delle parti apporre al contratto di lavoro a tempo parziale, anche a tempo determinato, previo consenso scritto del lavoratore, clausole che consentano la variazione della collocazione temporale della prestazione lavorativa (clausole flessibili) e/o, in caso di part-time verticale o misto, anche la variazione in aumento della prestazione lavorativa (clausole elastiche).
La facoltà di procedere alla variazione della prestazione lavorativa ai sensi del presente comma deve essere esercitata dal datore di lavoro con preavviso comunque non inferiore a 5 giorni lavorativi.
In caso di applicazione di clausole elastiche, per le ore di lavoro prestate in aumento sarà applicata una maggiorazione del 20% calcolata per gli operai sugli elementi della retribuzione di cui al punto 3 dell'art. 24 e per gli impiegati sugli elementi della retribuzione di cui ai punti 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8 e 9 dell'art. 44. La variazione in aumento della prestazione è comunque consentita per una quantità annua di ore non superiore al 30% della normale prestazione a tempo parziale.
In caso di variazione della collocazione temporale della prestazione per effetto di clausole flessibili, per le ore relative sarà riconosciuta una maggiorazione del 10% con gli stessi criteri di computo previsti per la quantificazione del compenso per lavoro supplementare.
Tenendo conto della particolare articolazione produttiva del settore, in caso di assunzioni di personale a tempo parziale l'impresa fornirà tempestiva comunicazione alle RSU o in mancanza alle organizzazioni territoriali sindacali.
Dichiarazione a verbale
È istituita una Commissione nazionale che individui gli elementi dissuasivi da porre in essere, a livello territoriale, dei comportamenti elusivi della normativa sul tempo parziale.
-

Data di Stipula: 24/06/2008
Articolo 30 Bis
--------------------------------------------------------------------------------
A) Contratto di lavoro a tempo parziale
--------------------------------------------------------------------------------
1. Il rapporto di lavoro a tempo parziale, cioè ad orario ridotto rispetto a quello ordinario previsto dal C.C.N.L., o per periodi predeterminati nel corso della settimana, del mese o dell'anno, è consentito, oltre che nel rispetto delle norme di legge e delle disposizioni di cui ai successivi punti del presente articolo, conformemente ai principi di seguito elencati:
a) volontarietà di entrambe le parti del rapporto;
b) compatibilità con le esigenze funzionali ed organizzative dell'ufficio, unità produttiva e dell'azienda nel suo complesso, nonchè con i contenuti professionali della mansione svolta;
c) reversibilità della prestazione da tempo parziale a tempo pieno in relazione alle esigenze aziendali e quando sia compatibile con le mansioni svolte e/o da svolgere;
d) applicabilità delle norme del presente contratto in quanto coerenti con la natura del part-time, secondo la regola della proporzionalità .
2. L'organizzazione del lavoro in cantiere implica il ricorso del lavoro a part-time degli operai di produzione quale prestazione eccezionale. A tal fine il costo del lavoro del personale operaio inquadrato con tale istituto ed utilizzato nel singolo cantiere non può in termini percentuali concorrere per più del 20% al raggiungimento degli indici di congruità di incidenza del costo del lavoro della manodopera sul valore dell'opera che le parti hanno stabilito in sede di Avviso Comune del 17 maggio 2007. Non concorrono al raggiungimento del limite percentuale di cui al presente punto i part time stipulati ai sensi del successivo punto 4.
3. Fermo restando quanto previsto dalla legge e nelle more dell'adozione dei criteri di congruità da parte delle Casse Edili, le parti stabiliscono che, nei confronti del personale operaio, non rientrante nelle casistiche di cui al seguente punto 4, i rapporti di lavoro a tempo parziale sono consentiti per una percentuale non superiore al 3% degli addetti in forza a tempo indeterminato.
Resta in ogni caso consentita alle imprese la possibilità di impiegare almeno uno (1) operaio a tempo parziale, laddove non ecceda il 30% degli operai a tempo pieno dipendenti dell'impresa.
4. Per i lavoratori appartenenti alle seguenti categorie i rapporti di lavoro a tempo parziale sono consentiti per una percentuale non superiore al 5% degli addetti (appartenenti alle medesime categorie) in forza a tempo pieno:
- lavoratori con qualifica di impiegati o di quadri;
- lavoratori con qualifica di operai non adibiti alla produzione ad esclusione degli autisti;
- lavoratori con qualifica di operai inquadrati nel 4° livello e superiori del sistema di inquadramento professionale;
- lavoratori che ne facciano richiesta per gravi e comprovati problemi di salute, ovvero per necessità di assistenza del coniuge o di parenti di 1° grado per malattia o condizioni di disabilità che richiedano assistenza continua, adeguatamente comprovate.
Resta in ogni caso consentita alle imprese cooperative la possibilità di impiegare, per le casistiche di cui sopra, almeno cinque (5) lavoratori a tempo parziale. Per i lavoratori con qualifica di operai adibiti a mansioni corrispondenti ai profili professionali relativi al restauro e all'archeologia (di cui all'art. 14 del C.C.N.L.) il ricorso al lavoro part time non è soggetto ad alcuna limitazione numerica.
5. Il contratto di lavoro a tempo parziale deve essere stipulato per iscritto. In esso devono essere indicate la mansione, l'orario di lavoro e la sua distribuzione, anche articolata nell'arco dell'anno.
Le trasformazioni dei rapporti di lavoro da tempo pieno a tempo parziale potranno anche avere durata predeterminata, di norma non inferiore a 6 mesi e non superiore a 18. Il lavoratore può avvalersi dell'assistenza della R.S.U. o delle organizzazioni sindacali territoriali. In caso di trasformazione a tempo parziale per una durata predeterminata, è consentita l'assunzione di personale con contratto a tempo determinato per completare il normale orario di lavoro giornaliero, settimanale, mensile o annuale fino a quando il lavoratore già in forza osserverà il tempo di lavoro parziale.
In caso di assunzione di personale a tempo pieno è riconosciuto il diritto di precedenza, per le medesime mansioni o mansioni similari, nei confronti dei lavoratori con contratto a tempo parziale, con priorità per coloro che, già dipendenti, avevano trasformato il rapporto di lavoro da tempo pieno a part-time.
6. A fronte di specifiche esigenze organizzative di carattere temporaneo, l'azienda potrà richiedere al lavoratore in part-time prestazioni lavorative supplementari, nei limiti delle 40 ore settimanali complessive di lavoro.
Le ore lavorate oltre l'orario concordato potranno essere recuperate entro sei mesi con equivalenti riposi compensativi, oppure (ove ciò non risulti possibile) saranno remunerate maggiorando del 20% la normale retribuzione oraria diretta, ed il relativo compenso deve intendersi onnicomprensivo di ogni incidenza su istituti retributivi indiretti e differiti e non avrà incidenza sul T.F.R..
In considerazione delle caratteristiche del tutto peculiari che il lavoro degli operai assume nei cantieri edili, si stabilisce che per tale personale le eventuali ore di lavoro supplementare andranno remunerate con la quota oraria di retribuzione diretta, maggiorata di una percentuale del 20%, calcolata sugli elementi della retribuzione richiamati dall'articolo 59 che, in deroga alla regola generale di cui al comma precedente, avrà incidenza su tutti gli istituti retributivi legali e contrattuali, indiretti e differiti, compresi le contribuzioni e gli accantonamenti in Cassa Edile. Salvo il caso di specifico accordo con la R.S.U., il rifiuto da parte del lavoratore di prestare lavoro supplementare non costituisce infrazione disciplinare, nè integra gli estremi del giustificato motivo di licenziamento.
A fronte di specifiche esigenze organizzative di carattere occasionale e temporaneo, per le prestazioni di lavoro straordinario si applicano le disposizioni legislative e contrattuali vigenti in materia. È conseguentemente vietato il ricorso sistematico al lavoro straordinario.
7. Per i lavoratori di cui al punto 4, in presenza di esigenze funzionali e/o organizzative dell'unità organizzativa di appartenenza e nel rispetto delle norme di legge vigenti, azienda e lavoratore possono concordare per iscritto clausole flessibili (relative alla variazione della collocazione temporale della prestazione) o clausole elastiche (relative alla variazione in aumento della durata della prestazione).
Nella stipula di detto patto, il lavoratore può richiedere di farsi assistere da un componente della Rappresentanza sindacale aziendale da lui indicato.
Una volta pattuita, la facoltà dell'azienda di avvalersi della clausola flessibile o elastica dovrà essere esercitata con preavviso comunque non inferiore a 5 giorni lavorativi.
Le ore che, in applicazione della clausola flessibile, vengono lavorate in una modulazione oraria diversa da quella concordata inizialmente, saranno retribuite con una maggiorazione del 10%.
Nel caso di clausola elastica la variabilità in aumento della durata della prestazione lavorativa non potrà eccedere il 30% dell'orario concordato per il part-time e le ore lavorate in applicazione di tale clausola saranno retribuite con una maggiorazione del 20%.
Tutte le maggiorazioni di cui al presente punto 7 vengono calcolate sugli elementi della retribuzione richiamati nell'art. 59 (operai) e nell'art. 90 (impiegati) e sono onnicomprensive di ogni incidenza su istituti indiretti e differiti.
Nei casi in cui la clausola flessibile o elastica sia stata concordata con patto successivo all'assunzione in part-time o alla trasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale, il lavoratore (decorsi almeno 24 mesi dalla decorrenza della clausola) potrà recedere dal patto di clausola flessibile o elastica con preavviso di quattro mesi.
Per gravi e comprovate esigenze di carattere familiare e di tutela della salute così come definite nell'ultimo alinea del punto 4, oltre che per frequentare corsi di studio legalmente riconosciuti o corsi di formazione di diretta attinenza con la mansione svolta in azienda, il lavoratore potrà recedere dal patto di clausola flessibile o elastica anche prima che siano decorsi i 24 mesi, con preavviso di norma un mese nel primo caso e di quattro mesi negli altri.
Ove tali clausole siano state concordate contestualmente alla trasformazione di un rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale, la risoluzione del patto, con le suddette condizioni e modalità , comporterà per il lavoratore il ripristino del rapporto a tempo pieno.
Della facoltà e delle condizioni per il recesso deve essere fatta espressa menzione nel patto istitutivo della clausola flessibile o elastica.
8. Nell'ambito del sistema di informazione di cui all'art. 3 saranno fornite annualmente alle Organizzazioni e/o Rappresentanze sindacali informazioni sul numero dei part-time suddivisi per tipologia e per qualifica dei lavoratori e sul ricorso al lavoro supplementare. Inoltre, tenendo conto della particolare articolazione produttiva del settore, in caso di assunzioni di personale a tempo parziale nei cantieri l'impresa ne fornirà tempestiva comunicazione alla R.S.U. o, in mancanza, alle organizzazioni sindacali territoriali.
-
Data di Stipula: 23/07/2008
Articolo 97
Parte terza - Regolamentazione comune agli Operai e agli Impiegati
--------------------------------------------------------------------------------
Lavoro a tempo parziale
--------------------------------------------------------------------------------
Il lavoro a tempo parziale (part-time) è disciplinato dalle norme di legge e dalle disposizioni del presente articolo; l'organizzazione del lavoro in cantiere implica il ricorso del lavoro a part-time degli operai di produzione quale prestazione eccezionale.
Il rapporto di lavoro a tempo parziale, ossia il rapporto di lavoro con prestazione ad orario ridotto rispetto a quello stabilito dal presente C.C.N.L., potrà essere attuato con riferimento a tutti i giorni lavorativi della settimana (part-time orizzontale), nonchè a periodi predeterminati nel corso della settimana, del mese, dell'anno (part-time verticale) conformemente ai principi di seguito elencati:
a) volontarietà di entrambi le parti del rapporto, salvo diverse previsioni della legge;
b) compatibilità con le esigenze funzionali ed organizzative dell'ufficio, unità produttiva e dell'azienda nel suo complesso, nonchè con i contenuti professionali della mansione svolta;
c) reversibilità della prestazione da tempo parziale a tempo pieno in relazione alle esigenze aziendali e quando sia compatibile con le mansioni svolte e/o da svolgere;
d) applicabilità delle norme del presente Contratto in quanto coerenti con la natura del part-time, secondo la regola della proporzionalità .
Le modalità attuative del lavoro part-time di cui al comma precedente potranno tra loro combinarsi nell'ambito del singolo rapporto di lavoro (part-time misto).
L'instaurazione del rapporto di lavoro part-time deve avvenire con atto scritto nel quale devono essere precisati l'orario di lavoro - con riferimento al giorno, alla settimana, al mese, all'anno - l'eventuale durata predeterminata e gli altri elementi previsti dal presente Contratto per il rapporto di lavoro a tempo pieno.
La retribuzione diretta ed indiretta, nonchè tutti gli istituti contrattuali, saranno proporzionati all'orario di lavoro concordato, con riferimento al trattamento contrattuale dei lavoratori a tempo pieno.
La trasformazione del rapporto da tempo pieno a tempo parziale e viceversa deve avvenire con il consenso delle parti, le quali possono stabilire le condizioni per il ripristino del rapporto originario. Il lavoratore può avvalersi dell'assistenza delle R.S.U. o delle Organizzazioni sindacali territoriali.
Fermo restando quanto previsto dalla legge, le Parti stabiliscono che un'impresa Edile non può assumere operai a tempo parziale per una percentuale superiore al 3% del totale dei lavoratori occupati a tempo indeterminato.
Resta ferma la possibilità di impiegare almeno un operaio a tempo parziale, laddove non ecceda il 30% degli operai a tempo pieno dipendenti dell'impresa.
Si concorda che, ferme restando le percentuali indicate ai commi 7 e 8, le imprese da 0 a 3 dipendenti possono assumere dipendenti operai a tempo parziale, per un periodo massimo temporale del 30% del monte ore annuale degli addetti occupati nell'impresa. A tal fine, il datore di lavoro, attraverso le Associazioni di categoria firmatarie del presente C.C.N.L., comunicherà alle OO.SS. territoriali l'intenzione di procedere all'assunzione dell'operaio; trascorsi 10 giorni dalla comunicazione senza che siano pervenute comunicazioni in merito da parte delle Organizzazioni sindacali territoriali, l'impresa potrà procedere all'assunzione ed alle relative comunicazioni agli Istituti di competenza e alla Cassa Edile del territorio.
Fermi restando gli obblighi di legge di comunicazione all'Inps del ricorso all'istituto del part-time e dell'orario di lavoro stabilito, il datore di lavoro, con cadenza annuale, informerà la R.S.U. o, in loro assenza, le OO.SS. territoriali, sull'andamento delle assunzioni a tempo parziale, la relativa tipologia ed il ricorso al lavoro supplementare.
Sono in ogni caso esenti dai limiti quantitativi di cui ai commi 7, 8 e 9 i contratti a part-time stipulati con personale impiegatizio, con personale operaio non adibito alla produzione ad esclusione degli autisti con personale operaio di 4° livello, con personale operaio occupato in lavori di restauro ed archeologici, con personale operaio che usufruisca di trattamento pensionistico nonchè le trasformazioni del rapporto di lavoro da tempo pieno a part-time motivate da gravi e comprovati problemi di salute del richiedente, ovvero da necessità di assistenza del coniuge o dei parenti di 1° grado per malattia o condizioni di disabilità che richiedano assistenza continua, adeguatamente comprovate.
Per specifiche esigenze tecnico-organizzative, produttive e amministrative, è consentito il ricorso a prestazioni di lavoro supplementare nel part-time orizzontale, anche a tempo determinato, fino al raggiungimento di 40 ore settimanali, e a prestazioni di lavoro straordinario nel part-time verticale o misto, anche a tempo determinato.
Per il personale operaio, le eventuali ore di lavoro supplementare prestate nel rispetto del limite settimanale di cui sopra saranno compensate con la quota oraria di retribuzione diretta, maggiorata di una percentuale del 20%, calcolata sugli elementi della retribuzione di cui al punto 3 dell'art. 25, che avrà incidenza su tutti gli istituti retributivi legali e contrattuali, indiretti e differiti, compresi le contribuzioni e gli accantonamenti in Cassa Edile.
Per gli impiegati la maggiorazione del 20% per il lavoro supplementare sarà calcolata forfetariamente sugli elementi della retribuzione di cui ai punti 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8 e 9 dell'art. 48 ed il relativo compenso deve intendersi omnicomprensivo dell'incidenza sugli istituti retributivi contrattuali e legali, indiretti e differiti, e non avrà incidenza sul T.F.R..
Per le eventuali ore di lavoro straordinario effettuate valgono le disposizioni di cui agli artt. 24 e 58 del presente Contratto.
Per i lavoratori di cui al comma 11, è facoltà delle Parti apporre al contratto di lavoro a tempo parziale, anche a tempo determinato, previo consenso scritto del lavoratore, clausole che consentano la variazione della collocazione temporale della prestazione lavorativa (clausole flessibili) e/o, in caso di part-time verticale o misto, anche la variazione in aumento della prestazione lavorativa {clausole elastiche).
La facoltà di procedere alla variazione della prestazione lavorativa ai sensi del presente comma deve essere esercitata dal datore di lavoro con preavviso comunque non inferiore a 5 giorni lavorativi.
In caso di applicazione di clausole elastiche per le ore di lavoro prestate in aumento sarà applicata una maggiorazione del 20% calcolata per gli operai sugli elementi della retribuzione di cui al punto 3 dell'art. 25 e per gli impiegati sugli elementi della retribuzione di cui ai punti 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8 e 9 dell'art. 48. La variazione in aumento della prestazione è comunque consentita per una quantità annua di ore non superiore al 30% della normale prestazione a tempo parziale.
In caso di variazione della collocazione temporale della prestazione per effetto di clausole flessibili, per le ore relative sarà riconosciuta una maggiorazione del 10% con gli stessi criteri di computo previsti per la quantificazione del compenso per lavoro supplementare.
Tenendo conto della particolare articolazione produttiva del settore, in caso di assunzioni di personale a tempo parziale l'impresa fornirà tempestiva comunicazione alle R.S.U. o in mancanza alle Organizzazioni territoriali sindacali.
Le Parti concordano che le percentuali e quanto previsto ai commi 7, 8 e 9 si applicano per le nuove assunzioni effettuate a decorrere dal 1° agosto 2008.
Dichiarazione a verbale
È istituita una Commissione nazionale che individui gli elementi dissuasivi da porre in essere, a livello territoriale, dei comportamenti elusivi della normativa sul tempo parziale.
-
-
CIRCOLARE 3/2010